La Risposta a interpello n. 4/2026 dell’Agenzia delle Entrate offre un chiarimento rilevante per gli operatori del mercato dell’arte contemporanea, affrontando il trattamento IVA delle opere realizzate da fonderie artistiche su commissione.
Il documento distingue in modo netto tra la qualificazione dell’opera come bene artistico e la natura dell’operazione posta in essere dal soggetto che la realizza materialmente, con effetti diretti sull’aliquota applicabile.
Sulla base di quanto descritto, il committente (artista o gallerista) fornisce il progetto/modello alla fonderia, la quale esegue unicamente la realizzazione dell’opera ossia le attività riconducibili alla fusione, finitura e assemblaggio. Nel caso oggetto di commento, la titolarità economico-giuridica dell’opera finita resta in capo all’artista oppure alla galleria che ne hanno commissionato la realizzazione, i quali ne cureranno la successiva immissione sul mercato.
La fonderia riteneva che tali operazioni potessero beneficiare dell’aliquota del 5%, trattandosi di sculture riconducibili oggettivamente alla nozione unionale di “oggetti d’arte”.
Il quadro normativo di riferimento e la qualificazione dell’operazione
L’articolo 9 del D.L. 95/2025 (cd. “Omnibus”) ha modificato il decreto IVA introducendo un’aliquota IVA del 5% per le cessioni di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione individuati dalle lettere a), b) e c) della Tabella allegata al D.L. 41/1995.
La recente modifica ha quindi introdotto l’aliquota al 5% per tutte le cessioni oggetti d’arte, antiquariato e collezione, tra i quali rientrano altresì le “fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall’artista o dagli aventi diritto (codice NC 9703 00 00).”
Tuttavia, nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate esclude l’applicabilità dell’aliquota ridotta, qualificando l’attività della fonderia come prestazione di servizi e non come cessione di beni.
Ne deriva quindi che l’operazione resa dalla fonderia è una lavorazione su incarico, riconducibile allo schema della prestazione d’opera. L’oggetto del contratto non è il trasferimento di un bene – ovvero la cessione dell’opera d’arte – bensì l’attività di trasformazione/realizzazione su progetto altrui.
Distinzione tra fase produttiva e immissione nel mercato
Nonostante, quindi, il bene finale possa avere tutte le caratteristiche di natura oggettiva richieste dalla normativa unionale (tiratura limitata, controllo dell’artista, classificazione NC 9703), tali aspetti rileveranno unicamente nella successiva cessione effettuata dal committente mentre non saranno oggetto di valutazione nel rapporto tra fonderia e cliente.
Sul punto, infatti, l’Agenzia chiarisce come le eventuali successive cessioni effettuate dal committente di «fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall’artista o dagli aventi diritto» potranno beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 5 per cento ove riconducibili alla voce doganale della Nomenclatura combinata di cui al codice NC 9703 00 00.
La risposta si inserisce pertanto nel solco dell’orientamento secondo cui, ai fini IVA, la distinzione tra cessione di beni e prestazione di servizi va operata in base anche alla causa contrattuale prevalente e alla titolarità del bene oggetto di trasferimento.
In ambito artistico, tale distinzione può comportare una netta separazione tra la fase produttiva – effettuata da laboratori, fonderie e stampatori – le cui attività possono essere qualificabili come prestazioni di servizi e i soggetti titolari dell’opera (artisti e gallerie) che ne curano l’immissione sul mercato.
È bene precisare come l’intervento normativo del 2025 ha solamente ampliato l’agevolazione ma non ha inciso sulla distinzione oggettiva tra beni e servizi, che continua a costituire il filtro principale per l’applicazione dell’aliquota ridotta.
Per gli operatori del settore potrebbe quindi generarsi un potenziale disallineamento tra IVA a monte corrisposta sulla fase di realizzazione dell’opera (22%) e IVA addebitata sulle vendite delle opere (5%).
Tale aspetto è quindi necessario che sia attentamente valutato in quanto potrebbe comportare, anche dal punto di vista finanziario, un maggiore esborso per l’artista o la galleria committente che si troverebbe a corrispondere alla fonderia l’aliquota ordinaria rispetto a quella agevolata.




