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Il trattamento fiscale della vendita di opere d’arte. 

del

Brevi considerazioni sulle ultime decisioni.

Il trattamento fiscale della vendita di opere d’arte rappresenta un tema che, negli ultimi anni, ha acquisito sempre maggiore attenzione, e non solo da parte del mondo accademico. 

Il crescente interesse è dovuto all’importanza economica, culturale e patrimoniale delle opere d’arte, nonché alla globalizzazione dei mercati che ha facilitato la circolazione transnazionale dei beni artistici. 

Ma c’è di più: se in passato le opere d’arte erano viste principalmente come beni di consumo o oggetti di valore culturale o esteticooggi sono riconosciute anche come asset di investimento rilevanti, strumenti capaci di attrarre capitali e generare redditività. 

Questa evoluzione ha portato a interrogativi non solo sul loro valore patrimoniale ma anche sulla loro funzione: un quadro è ancora solo un’opera d’arte o si è tramutato ormai di uno strumento finanziario?

La risposta non è semplice, ma certamente riflette un cambiamento. Di conseguenza, la loro compravendita è soggetta a regolamenti fiscali dettagliati che variano a seconda delle giurisdizioni.

Regime fiscale in Italia: IVA e imposte dirette

In Italia, il regime fiscale applicabile alle opere d’arte è principalmente disciplinato dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, oltre che dalla normativa relativa all’IVA e alle imposte sui redditi

Una delle principali distinzioni si pone tra la vendita effettuata da commercianti professionisti e quella effettuata da privati cittadini

Nel caso in cui la vendita sia realizzata da professionisti del settore, l’operazione è soggetta all’IVA con un’aliquota ridotta, attualmente fissata al 10%.

Tuttavia, esistono specifiche eccezioni previste dalla normativa italiana che possono limitare l’applicabilità dell’aliquota ridotta, come avviene nel contesto delle importazioni. 

Per quanto riguarda le imposte dirette, uno degli aspetti principali da esaminare è la natura del reddito derivante dalla vendita di un’opera d’arte

Se considerata bene strumentale o parte del patrimonio personale, il trattamento fiscale sarà differente. Per un collezionista privato, di norma, la vendita di opere d’arte non è tassata trattandosi di beni mobili personali. 

Ma c’è un’importante avvertenza: se l’attività di compravendita assume carattere sistematico e con finalità di profitto, essa può essere qualificata come attività commerciale, con conseguente tassazione del reddito generato.

Ciò che è interessante è l’apparente contrasto tra l’intento di valorizzare il patrimonio culturale e l’onere fiscaleche spesso grava sui professionisti del settore. 

L’attuale regime necessita di un aggiornamento per allinearsi con l’evoluzione del mercato, soprattutto per quanto riguarda le piattaforme digitali e le vendite transnazionali. 

Il mercato digitale, infatti, ha introdotto nuove complessità: le piattaforme di aste online hanno reso il mercato dell’arte sempre più globalizzato, costringendo i collezionisti a navigare tra aliquote differenziate e normative fiscali talvolta in conflitto tra loro. 

L’esperienza dimostra che la mancanza di una regolamentazione uniforme può generare incertezza, scoraggiando transazioni che altrimenti potrebbero valorizzare il patrimonio culturale.

In particolare, il crescente numero di vendite d’arte online, ha sollevato nuove questioni fiscali. Le differenze tra i regimi fiscali nazionali, unite alla rapida digitalizzazione del mercato, hanno spinto molte giurisdizioni a riconsiderare l’applicazione delle imposte alle transazioni digitali. 

Con il ruolo sempre più centrale delle grandi piattaforme di aste online, i governi si trovano a dover adeguare le proprie normative fiscali a un contesto globalmente interconnesso e in costante evoluzione, cercando di bilanciare la tutela del patrimonio culturale con le esigenze economiche e fiscali di tale mercato.

Il ruolo delle sentenze giurisprudenziali: la decisione del 2024

Un’importante sentenza che merita menzione è quella della Corte di Cassazione italiana n. 19363 del 15 luglio 2024, che ha fornito chiarimenti fondamentali sul trattamento fiscale delle opere d’arte, affrontando temi cruciali come la natura dell’attività di vendita, la distinzione tra patrimonio culturale e commerciale, e le implicazioni tributarie relative. 

Il caso in esame riguardava un collezionista che aveva venduto un’opera di Claude Monet per 6.500.000,00 di euro, dopo averlo acquistato sette anni prima per 1.443.752,00 di euro

L’Agenzia delle Entrate aveva considerato la plusvalenza generata dalla vendita di tale opera come reddito derivante da attività commerciale seppur non esercitata abitualmente, sottoponendola a tassazione. 

Il contribuente, invece, contestava sostenendo che si trattasse di un’operazione isolata, priva di finalità speculative, volta unicamente al rinnovo della propria collezione privata

In primo grado, il collezionista aveva ottenuto ragione, ma la Commissione Tributaria Regionale di II grado ha ribaltato la decisione, qualificandolo come b, cioè come persona che acquista occasionalmente opere d’arte per rivenderle allo scopo di fare utili. 

La Corte di Cassazione ha confermato questa interpretazione, evidenziando che anche un singolo affare può essere soggetto a tassazione se accompagnato da elementi indicativi di un’attività speculativa (come, ad esempio, l’intermediazione di una prestigiosa casa d’aste, l’esposizione dell’opera in musei di fama internazionale e altre iniziative volte ad accrescere il valore dell’opera prima della vendita). 

Questa decisione ha creato un precedente significativo, influenzando il modo in cui operatori e autorità fiscali gestiscono le transazioni artistiche. Ha sollevato interrogativi sulla sottile linea che separa il collezionismo dalla speculazione, spingendo verso una riflessione più ampia sul rapporto tra valorizzazione culturale e tassazione.

In conclusione, il trattamento fiscale delle vendite d’arte è caratterizzato da numerose complessità che richiedono attenzione

Bilanciare la valorizzazione culturale con le considerazioni economiche è fondamentale per sviluppare delle normative fiscali che supportino la crescita del mercato dell’arte tutelando il patrimonio culturale. 

Un sistema più armonizzato tra le giurisdizioni sarebbe auspicabile, anche per evitare distorsioni nel mercato globale. Le frequenti evoluzioni normative e le decisioni giurisprudenziali, come evidenziato dalla sentenza del 2024, giocano un ruolo cruciale nel modellare le pratiche di mercato e richiedono un continuo aggiornamento normativo da parte dei soggetti coinvolti. 

Solo attraverso un dialogo costante tra artisti, collezionisti, operatori e autorità sarà possibile creare un sistema che valorizzi il mercato dell’arte senza compromettere la sua essenza culturale. 

G. Cavagna e M.G. Contatore
G. Cavagna e M.G. Contatorehttp://www.bipartlaw.com.
Gli avvocati Gilberto Cavagna di Gualdana e Maria Giulia Contatore collaborano con BIPART, acronimo di “Beyond Intellectual Property and ART law”, studio legale specializzato nella valorizzazione e protezione dei diritti di proprietà intellettuale e dell’arte con sede a Milano. I professionisti di BIPART forniscono assistenza e consulenza a clienti nazionali e internazionali in materia di marchi e nomi di dominio, design, brevetti e segreto industriale, concorrenza sleale, diritto d’autore e software, diritto dell’arte e dei beni culturali, concorrenza, diritto della pubblicità, dei media e dello sport. Contatti: gilberto.cavagna@bipartlaw.com, mariagiulia.contatore@bipartlaw.com www.bipartlaw.com.

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