Il legislatore sia comunitario che europeo ha cercato di valorizzare l’utilità sociale delle attività culturali riconoscendo un regime favorevole per alcune attività. Nello specifico, l’articolo 10 comma 1 n. 22 del DPR 633/72 (c.d. “Decreto IVA”) considera esenti da IVA, tra le altre, le prestazioni “inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili”.
Lo scopo dell’agevolazione è escludere dall’imponibilità i servizi che presentano una rilevante utilità sociale e culturale, individuata nella promozione della conoscenza storica e artistica che l’evento persegue. In aggiunta, giova evidenziare come la normativa in commento consente di applicare il regime di esenzione prescindendo dallo status giuridico dell’esecutore del servizio e di colui al quale viene reso.
Tuttavia, è necessario sottolineare come la formulazione normativa ha nel corso del tempo favorito l’insorgere di una una serie di dubbi interpretativi in merito all’effettivo contorno di applicabilità del regime di esenzione per le prestazioni inerenti alle visite ai musei.
A titolo meramente esemplificativo sono state considerate esenti dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 30/2007 anche i corrispettivi pagati dai visitatori per la fruizione della visita tramite l’ascolto di audioguide o altri supporti tecnologici, trattandosi di prestazioni che assolvono ad una funzione informativa nell’ambito della visita.
Inoltre, il beneficio spetta anche alle prestazioni affidate a terzi, a condizione che la struttura sia gestita nella sua globalità (cfr., tra le altre, ris. Agenzia delle Entrate n. 131/2007, risposte a interpello n. 474/2020 e n. 763/2021).
Il regime applicabile alle prestazioni accessorie
A seguito di numero risposte ad interpello, l’Agenzia delle Entrate si è, altresì, pronunciata in merito al trattamento IVA da riservare alle prestazioni accessorie alla visita dei musei riconoscendo, tra l’altro, l’esenzione ex art. 10 comma 1 n. 22 del DPR 633/72 anche per i tour virtuali a carattere turistico-museale, fruibili on line, poiché essi non presentano differenze rispetto alle visite guidate “dal vivo” (risposta a interpello n. 1/2022).
Nel caso di specie, è stato ritenuto sussistente il nesso di accessorietà che “connette” i servizi alla prestazione principale, con la conseguente adozione del medesimo trattamento IVA.
Con riferimento invece ai precedenti giurisprudenziali, la C.T. Prov. Genova 24.2.2015 n. 412 ha chiarito come anche le attività di biglietteria, controllo biglietti di accesso, accoglienza plurilingue, supervisione alla visita ed il controllo accessi visitatori e centralino possano considerarsi esenti.
Più in dettaglio la Corte ha sottolineato come “Trattasi di attività che sono afferenti alla visita all’acquario ed alle stesse, come nel caso precedente, può essere applicata l’esenzione IVA. Il suddetto criterio agevolativo va esteso alle visite al museo perché trattasi di servizi strettamente funzionali proprio alla visita del museo stesso e, quindi, a prestazioni di carattere educativo dei giovani”
È di tutta evidenza come l’ambito di applicazione della soprariportata normativa continui ancora oggi a rappresentare una zona non ancora ben definita, anche alla luce dei sempre maggiori servizi che vengono proposti al visitatore per godere appieno dell’esperienza.
Sul punto sarebbe quindi auspicabile una intervento maggiormente organico da parte dell’amministrazione finanziaria, al fine di garantire maggiore certezza all’applicazione della misura agevolativa per ridurre quanto più possibile al minimo il rischio di eventuali sanzioni alle istituzioni culturali.