In data 29 agosto 2017 è entrato in vigore l’art.1, commi 175 e 176 della Legge 4 agosto 2017 n.124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), il quale ha introdotto rilevanti modifiche al Codice dei Beni Culturali. Una riforma legislativa pensata per semplificare le procedure di controllo della circolazione internazionale dei beni culturali. Tra i cambiamenti più significativi introdotti con tale emendamento troviamo:
- innalzatamento da cinquanta (50) a settanta (70) anni della soglia temporale oltre la quale è previsto l’obbligo di preventiva autorizzazione all’esportazione delle opere;
- introduzione della c.d. soglia di valore o “minimum treshold”, ossia la soglia minima al di sotto della quale non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione (attestato di libera circolazione e/o licenza di esportazione) per l’uscita definitiva dal territorio italiano delle opere;
- autocertificazione come strumento idoneo a comprovare che il bene da esportare all’estero rientra tra le ipotesi per le quali non è richiesta la preventiva autorizzazione;
- la creazione di un registro telematico del commercio di opere, antichità e cose usate.
La nuova disciplina normativa abbia consentito al nostro Paese di rinnovare un assetto normativo ormai obsoleto, adeguandosi alla disciplina comunitaria in materia, almeno in parte. Rimangono, a parere di chi scrive, evidenti criticità. Il presente articolo, oltre ad analizzare a fondo i termini della riforma, le mette in evidenza.
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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La riforma del Codice dei beni culturali del 2017. – 2.1 L’innalzamento della soglia temporale. – 2.2 Soglia di valore. – 2.3 Autocertificazione – 3. L’eccezione delle Cose eseguite tra 70 e 50 anni – 4. Registro in formato elettronico. – 5. Conclusioni.