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Le opere d’arte tra diritti dell’autore e facoltà del proprietario

del

La Legge sulla protezione del diritto d’autore (legge 22 aprile 1941 n. 633 e succ. mod.; di seguito la “Legge Autore” o “LDA”) riserva all’autore di un’opera dell’ingegno lo sfruttamento economico dell’opera (i c.d. diritti di utilizzazione economica, indipendenti tra loro, e che possono essere trasferiti o concessi temporaneamente a terzi, per determinate finalità e/o utilizzi, singolarmente o congiuntamente) e il diritto di non vedere attribuita ad altri la propria opera e di opporsi a qualsiasi utilizzo della stessa che possa essere di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione (i c.d. diritti morali, inalienabili, irrinunciabili ed imprescrittibili, cioè possono essere esercitati indipendentemente dai diritti patrimoniali derivanti dalla creazione dell’opera e anche nel caso in cui questi ultimi siano stati ceduti a terzi). 

Secondo l’art. 12 LDA, l’autore di un’opera d’arte ha “il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato”. L’acquisto di un’opera tutelata dalla Legge Autore, non comporta automaticamente anche l’acquisto dei diritti patrimoniali sull’opera stessa che, se non diversamente previsto, rimangono in capo all’autore; secondo quanto, infatti, previsto dall’art. 109 LDA: “la cessione di uno o più esemplari dell’opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione”. 

Quando la cessione dei diritti patrimoniali è invece convenuta (nei limiti di quanto previsto), è importante che tale volontà sia espressa per iscritto, poiché la forma scritta è richiesta ai fini probatori e sarà dunque necessaria per provare la trasmissione di tale diritto, secondo quanto previsto dall’art. 110 LDA (“la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto”).

Il diritto di esposizione dell’opera d’arte

La Legge Autore non menziona espressamente il diritto di esposizione; pertanto, ci si chiede se tale attività possa rientrare tra le facoltà di utilizzazione economica riservate all’autore o se il collezionista, la galleria o il museo che abbia acquistato l’opera disponga “automaticamente” anche di tale diritto. In caso contrario, il proprietario dell’opera dovrebbe sempre chiedere ed ottenere il preventivo consenso dell’artista, o dei suoi eredi, per esporre l’opera in pubblico, nonostante la consegna dell’opera stessa. 

La giurisprudenza prevalente, come confermato dal Tribunale di Verona (con sentenza del 13 ottobre 1989), ritiene tuttavia che il diritto di esposizione spetti al proprietario dell’opera e non all’artista. L’artista, se del caso, potrebbe eventualmente, e sussistendone i presupposti, solo lamentare la violazione del proprio diritto morale d’autore se le modalità di esposizione ledano il suo onore e la sua reputazione, ad esempio nel caso in cui l’opera d’arte venisse esposta in contesti inappropriati, l’esposizione includa opere d’arte non rappresentative del lavoro dell’artista o quando l’autore sia accostato ad artisti di diversa corrente o genere artistico.

In mancanza di specifiche limitazioni, che come già accennato devono essere esplicitamente pattuite per iscritto (art. 10 LDA), il proprietario è sostanzialmente libero di esporre l’opera in mostre ed esibizioni, anche tramite il prestito a musei e gallerie.

Nel caso di opere tutelate come beni culturali, secondo quanto previsto dal codice dei beni culturali (decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e succ. mod., il “Codice dei beni culturali” o “CBC”), il prestito per mostre ed esposizioni è invece di norma soggetto all’autorizzazione delle amministrazioni competenti; tale autorizzazione “è rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa è subordinata all’adozione delle misure necessarie per garantirne l’integrità”, oltre che alla stipula di idonea copertura assicurativa (art. 48 CBC).

Il diritto di riproduzione dell’opera in stampe e cataloghi

Il diritto di riproduzione delle opere d’arte in stampe e cataloghi solleva una questione distinta. Il diritto di riproduzione – che secondo quanto previsto dall’articolo 13 LDA “ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione” – è storicamente il più importante, nonché il primo tra i diritti patrimoniali riconosciuti agli autori. Tale facoltà rimane pacificamente in capo all’autore anche nel caso di cessione dell’opera e il proprietario deve consentire all’artista di accedere all’opera per consentirgli di riprodurla.

È fondamentale ricordare dunque che la cessione materiale dell’opera non comporta, salvo diverso patto contrario con l’autore della medesima, il trasferimento del diritto di riproduzione. Capita quindi spesso che il possessore e/o il proprietario di un’opera, non essendosi premurato di acquisire tale diritto, non possa riprodurla e, qualora condivida l’immagine dell’opera, anche on-line, senza il consenso dell’autore, possa essere chiamato da quest’ultimo o dai suoi eredi a risponderne e a rifondere eventuali danni patiti. 

Ne consegue quindi che, sebbene l’esposizione di opere d’arte, come già menzionato, di norma non è soggetta all’autorizzazione dell’autore, la riproduzione delle opere su cataloghi e/o manifesti pubblicitari richiede invece sempre il preventivo consenso dell’artista. Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “Il diritto di esposizione dell’opera, che spetta al proprietario cessionario del suo esemplare originale, non include quello di pubblicizzarla con la sua riproduzione su catalogo” (Cass. 19 dicembre 1996 n. 11343). Lo stesso principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza di merito, sottolineando che “L’esercizio del diritto del proprietario di un quadro di esporlo in una mostra non comporta l’esclusiva di riproduzione autonomamente facente capo all’autore” (App. Roma, 23 dicembre 1992); questo vale sia che la riproduzione sia destinata alla vendita, sia che sia finalizzata alla promozione dell’opera o della mostra.

Non ogni riproduzione è tuttavia sottoposta al consenso dell’autore. La Legge Autore prevede infatti delle limitazioni all’esclusiva accordata dal diritto di riproduzione, quali le riproduzioni di articoli di attualità in riviste e giornali (art. 65 LDA), le riproduzioni di opere utilizzate durante eventi di attualità (art. 66 LDA), le riproduzioni di parti di opera per uso di critica o discussione (art. 70 LDA) e quelle effettuate da portatori di handicap (art. 71 bis LDA), le riproduzioni radiotelevisive in ospedali pubblici o istituti di pena (art. 71 quater LDA), alle condizioni e termini prescritti dalle rispettive norme, e più in generale tutte riproduzioni personali effettuate da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali (ai sensi degli art. art. 71 sexies e seguenti LDA). 

L’eventuale (spesso più asserito che sostanziale) scopo culturale della riproduzione dell’opera nel catalogo non esonera in ogni caso dal dovere di rispettare il diritto di riproduzione in capo all’autore; “Lo scopo culturale della pubblicazione di un catalogo di un’esposizione non rientra nello scopo «di critica, di discussione ed anche di insegnamento» ex art. 70 l.a. e non rileva come esimente del dovere di rispettare i diritti economici d’autore” (App. Milano, 25 febbraio 1997). Nella realtà dei fatti poi, i cataloghi delle mostre spesso si pongono proprio in concorrenza con analoghe pubblicazioni contenenti riproduzioni delle opere esposte, pubblicate dall’autore in occasione della mostra per conseguire il massimo profitto, pregiudicando così lo sfruttamento dell’opera riservato all’autore.

Per quanto riguarda le opere tutelate come beni culturali, parimenti è (oramai) sostanzialmente lecita la riproduzione di beni culturali che avvenga senza scopo di lucro con qualsiasi mezzo, e quindi anche su Internet e in particolare su blog e social network, mentre rimane sempre necessaria la preventiva autorizzazione da parte delle amministrazioni che hanno in consegna il bene (alle quali è dovuto se del caso anche un canone di concessione determinato in base ai criteri stabiliti dall’art. 108 co. 1 del Codice e dal tariffario fissato con decreto ministeriale) se la riproduzione e l’utilizzo delle immagini sono invece effettuate per scopi commerciali (come potrebbe essere inquadrata una mostra privata o la riproduzione in un catalogo).

I curatori di mostre ed esposizioni dovranno pertanto accertarsi di aver preventivamente acquisito dagli artisti o dai loro eventuali aventi causa il diritto di riproduzione delle opere esposte, anche su Internet, prima di pubblicarle nei cataloghi, così da non incorrere in violazioni (ed eventuali richieste di risarcimento danni).

In conclusione, la comprensione e l’applicazione delle leggi sul diritto d’autore sono fondamentali per garantire un equilibrio tra la tutela degli interessi degli artisti e la promozione della fruizione culturale, soprattutto in un contesto in cui la diffusione digitale e le esposizioni pubbliche rivestono un ruolo sempre più significativo.

G. Cavagna e M.G. Contatore
G. Cavagna e M.G. Contatorehttp://www.bipartlaw.com.
Gli avvocati Gilberto Cavagna di Gualdana e Maria Giulia Contatore collaborano con BIPART, acronimo di “Beyond Intellectual Property and ART law”, studio legale specializzato nella valorizzazione e protezione dei diritti di proprietà intellettuale e dell’arte con sede a Milano. I professionisti di BIPART forniscono assistenza e consulenza a clienti nazionali e internazionali in materia di marchi e nomi di dominio, design, brevetti e segreto industriale, concorrenza sleale, diritto d’autore e software, diritto dell’arte e dei beni culturali, concorrenza, diritto della pubblicità, dei media e dello sport. Contatti: gilberto.cavagna@bipartlaw.com, mariagiulia.contatore@bipartlaw.com www.bipartlaw.com.

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