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NFT e collezionismo: un “boom” ad alto rischio

del

Secondo l’ultima edizione del Non-Fungible Tokens Yearly Report della società di analisi NonFungible.com, «il mercato dei token non fungibili (NFT) è triplicato nel 2020, passando da un valore di 62.862.687  $  nel 2019 ai 250.846.205  $ dello scorso anno».

Inoltre, NonFungible.com nel suo studio mette in evidenza come «anche l’attività di mercato sia aumentata in modo significativo con il numero totale di portafogli attivi che effettuano transazioni NFT (inclusi l’acquisto, la vendita, la detenzione o il loro utilizzo in un’applicazione blockchain) cresciuto del +97% in un solo anno. Erano 112.731 nel 2019, sono diventati 222.179 nel 2020».

«Il numero di portafogli attivi – scrivono ancora gli analisti di NonFungible.com – ha subito, in particolare, un’accelerazione nel corso del 2020 con la crescita totale del quarto trimestre è stata doppia rispetto a quella del terzo trimestre e tre volte quella del secondo trimestre».

Allo stesso modo, si legge nel Rapporto, «il numero di acquirenti e venditori è passato, rispettivamente, da 44.644 a 74.529 (+ 66%) e da 25.264 a 31.504 (+ 24%)». 

Un trend di crescita confermato anche dai dati sul primo trimestre 2021, appena pubblicati da NonFungible.com.

I primi dati relativi all’anno in corso mostrano un incremento del +26% dei portafogli attivi rispetto all’ultimo trimestre 2020 e addirittura del +159% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Cresciuti del +118%, rispetto al periodo ottobre-dicembre 2020, i buyer e del +129% i seller.

Mentre il valore del mercato è letteralmente schizzato alle stelle: +2053% sull’ultimo trimestre 2020 e + 13.118% rispetto al primo, arrivando a valere la bellezza di 2.020.942.331 $. Con l’arte che pesa per il 43% sul valore totale.

I dati d’altronde parlano chiaro. Dopo l’aggiudicazione da Christie’s, per 69.300.00 $, dell’opera digitale Everydays: the first 5000 days dell’arista Mike Winkelmann (classe 1981) in arte Beeple, stiamo assistendo ad una vera propria febbre da NFT, che vede Millenials e Generation X protagonisti assoluti delle aste digitali.

Le notizie di vendite eccezionali si susseguono in continuazione. Dal fondatore di Twitter, Jack Dorsey, che trasforma il primo tweet in un NFT e lo mette all’asta ricavandone 2.915.000 $, a Bansky che tokenizza e vende come NFT il video dell’incendio di una sua opera guadagnando quattro volte il prezzo originario del lavoro bruciato.

E potremmo proseguire con  Edward Fairchild, co-fondatore della società di cannabis THC Design, che acquista un NFT dell’artista Beeple a dicembre 2020 per $ 969 e vede il suo valore aumentare del 30.000% in soli tre mesi. Il tutto mentre anche Sotheby’s e Phillips, in questi giorni, fanno il loro debutto in questo mercato.

Dai CrypoKitties alla CryptoArt, NFT è dunque il termine del momento. Una sigla che per molti è diventata sinonimo di “opportunità”, ma dietro la quale si celano ancora moltissimi rischi.

 

NFT e Blockchain in breve

Dalla crypto art alla tokenizzazione delle opere d’arte, dalla tecnologia blockchain alla tutela delle opere digitali. Acquistando un’opera digitale venduta attraverso sistemi di blockchain si compra non l’opera d’arte in sé ma un token (o meglio un NFT non fungible token) su blockchain, che consente di affermare la proprietà dell’opera.  

La blockchain – ossia la tecnologia in cui il registro è strutturato come una catena di blocchi contenenti informazioni e transazioni concatenati tra loro – garantisce l’autenticità e la paternità dell’opera, mentre gli NFT sono semplicemente uno smart contract certificante i diritti sull’opera del suo possessore.

Non sono fungibili e perciò non sono interscambiabili, sono unici e indivisibili, potendo essere venduti, acquistati e trasferiti solo nella loro interezza.

Con questo sistema l’opera d’arte può circolare sulla rete e il titolare del NFT rimane l’unico a poter vantare i suoi diritti di proprietà (come precisati sullo smart contract) sull’opera. L’NFT – ospitato sulla blockchain – rappresenta la prova riguardo la autenticità e proprietà dell’opera.

Christie’s è stata la prima casa d’aste internazionale a offrire un’opera completamente digitale come quella di Beeple con un NFT unico a garanzia dell’autenticità dell’opera.

L’opera di Beeple “Everydays: the first 5000 days” è registrata tramite un NFT che contiene la firma dell’artista e che non può in nessun modo essere alterato e modificato con altri dati.

La tecnologia Blockchain sulla quale sono registrati i singoli NFT consente a chiunque di verificare il legittimo proprietario e l’autenticità delle opere d’arte digitali. Inoltre Christie’s ha consentito il pagamento dell’opera di Beeple anche con cripto valute.

 

Quali e quanti rischi per l’investitore in arte digitale con gli NFT?

Il rischio è altissimo vista l’assenza di criteri legislativi chiari riguardo la qualificazione giuridica di un NFT. La digital art è ancora in fase di test, nonostante esistano già musei dedicati come il Mori Digital Art Museum in Giappone.

Allo stesso modo soto tutte da regolamentare le problematiche relative alla sicurezza, fiscalità, garanzie, trasferimenti finanziari e transnazionali, privacy e tracciabilità delle transazioni, uso di smart contract, reclamabilità di dette opere.

La realtà e l’innovazione corrono a velocità superiore rispetto al diritto e pertanto il fenomeno della Crypto Art pone i giuristi di fronte a nuovi interrogativi.

Qualche esempio:

  • Tutela dei consumatori: la complessità degli strumenti digitali e delle loro “condizioni di servizio” previste nei contratti rappresentano uno scoglio rispetto alla chiarezza e comprensibilità di quanto si sta acquistando per il consumatore medio. Oltremodo con l’utilizzo della blockchain non è permesso il diritto di recedere dall’operazione, costituendo una rilevante lesione del diritto del consumatore cosi come previsto nel Codice del Consumo nostrano. Adeguata informazione, comprensibilità delle caratteristiche del prodotto, tutele previste per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali e per quelli a distanza, diritto al recesso, qualificazione del NFT quale prodotto finanziario o meno, la previsione di strumenti sanzionatori e di tutela extragiudiziale e giudiziale per il consumatore: tutti temi previsti nel Codice del Consumo (applicabile anche al commercio elettronico) e ancora non allineati alla vendita di Crypto Art;

  • Riciclaggio di denaro sporco: non appaiono al momento praticate attività di monitoraggio e di adeguata verifica della clientela presso i crypto service provider relativi alla creazione e scambio di NFT. Obbligo ai quali sono tenute le case d’asta, le gallerie e i service provider sono tenuti secondo la V Dir. UE e Dlvo 231/2007 al fine di prevenire attività illecite per riciclaggio di proventi da attività criminose;

  • Furto o smarrimento dell’NFT: Christie’s – nelle sue condizioni di vendita dell’asta – ha posto questi problemi scaricando il rischio esclusivamente sull’acquirente. In particolare ha previsto che “acquistando, possedendo e utilizzando un NFT, si riconosce e si assume espressamente tutti i rischi inclusi, compreso quello di perdere l’accesso all’NFT a causa di una perdita di chiavi private, errore di custodia o errore dell’acquirente, rischi di cyber-attack e pirateria informatica, debolezze della sicurezza, rischio di intervento regolamentare sfavorevole in una o più giurisdizioni, rischi correlati a tassazione”, ecc.;

  • Problema di “identità”: a livello internazionale manca uniformità legislativa sia sulla natura giuridica delle cripto attività che degli NFT, così come una loro normativa. Gli NFT sono un titolo che rappresenta un bene materiale/digitale o sono un bene (e in questo caso sono da intendersi come prodotti finanziari sottoposti alla normativa dedicata?). Quale fiscalità applicare?

 

La tutela dei consumatori risulta in questo caso inesistente dal lato normativo così come la possibile elusione alle normativa antiriciclaggio, visto che la maggior parte degli acquisti sono in cripto valute.

Tutti i rischi indicati nella condizioni di vendita di Christie’s sono reali, così come le antenne dell’Agenzia delle Entrate sono ben sintonizzate per comprendere e regolare il fenomeno.

Last but not least, a livello assicurativo occorrerà comprendere come il funzionamento di una garanzia e indennizzo per un possibile furto, rovina o distruzione dell’opera, o meglio del NFT.

 

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