Per artisti e collezionisti la definizione fiscale di “oggetti d’arte” ha sempre comportato l’insorgere di dubbi ed incertezze in merito al suo effettivo perimetro di applicazione.
Preliminarmente occorre evidenziare come la tabella A al numero 127-septiesdecies) allegata al decreto IVA, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10% per le cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione, importati.
L’inquadramento quindi di un’opera all’interno degli oggetti d’arte può condurre a beneficiare di un’aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria, con un conseguente risparmio d’imposta.
Al fine quindi di rendere più chiaro l’inserimento di un’opera tra i beni oggetto di agevolazione, l’Agenzia delle Entrate è regolarmente intervenuta con pronunciamenti di prassi. Ad esempio, recentemente con l’interpello 303 del 2 settembre 2020 ha escluso l’applicazione dell’aliquota agevolata per le opere non sono eseguite interamente dall’artista ma sono realizzate in tutto o in parte attraverso l’utilizzo di procedimenti meccanici, quali stampanti 3D, FDM software di modellazione 3D.
Da ultimo con la risposta a interpello n. 188 del 12 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha delineato il regime IVA applicabile alle cessioni di fotografie quali oggetti d’arte.
La normativa fiscale identifica tra gli oggetti d’arte le fotografie eseguite dell’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di 30 esemplari, di qualsiasi formato e supporto.
Tale normativa ha come obiettivo quello di ridurre il campo dell’agevolazione introducendo criteri oggettivi per identificare i beni artistici meritevoli di sostegno.
Tale disposizione recepisce fedelmente quanto previsto dal punto 7) dell’Allegato IX, della direttiva IVA n. 2006/112/CE, che comprende, tra gli oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato di cui all’art. 311, paragrafo 1, punti 2), 3) e 4), le “fotografie eseguite dell’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto”.
Pertanto, vi è una perfetta coincidenza tra la normativa italiana ed europea in materia di riconoscimento fiscale per le fotografie all’interno delle opere d’arte.
La posizione della Corte di Giustizia UE e dell’Agenzia delle Entrate
L’interpretazione della normativa IVA da parte della Corte di Giustizia UE (con sentenza 5 settembre 2019, C-145/18), avente ad oggetto ritratti e fotografie di matrimonio, ha evidenziato come la direttiva preveda in modo dettagliato le condizioni che devono essere soddisfatte dalle fotografie per essere considerate “oggetti d’arte” e, dunque, risulta che qualsiasi fotografia che abbia tali condizioni debba essere considerata “oggetto d’arte”, con la conseguente applicazione dell’aliquota IVA ridotta.
Pertanto, il combinato disposto delle norme determina le fotografie considerate oggetti d’arte mediante criteri oggettivi che sono relativi all’identità e alla qualità dell’autore della fotografia, alla modalità di tiratura, alla firma, alla numerazione e alla limitazione del numero di esemplari.
Tali criteri sono sufficienti per garantire che l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta alle sole fotografie che soddisfano i criteri medesimi costituisca l’eccezione rispetto all’applicazione dell’aliquota normale a qualsiasi altra fotografia.
Al contrario, l’interpretazione di tali disposizioni secondo la quale l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta si limiterebbe a fotografie che presentano un carattere artistico, collegherebbe l’applicazione dell’agevolazione al giudizio dell’amministrazione fiscale riguardo al loro valore artistico, ossia una caratteristica di natura soggettiva.
Sul punto, sia la Corte di Giustizia che l’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 188/2022 stabiliscono che per essere considerate oggetti d’arte che possono beneficiare dell’aliquota IVA ridotta, le fotografie devono essere eseguite dal loro autore, tirate da lui o sotto controllo, firmate e numerate nei limiti di 30 esemplari, ad esclusione di qualsiasi altro criterio, in particolare la valutazione, da parte dell’amministrazione tributaria nazionale competente, del loro carattere artistico.
Quando si applica l’aliquota IVA ridotta
In conclusione, l’applicazione dell’aliquota ridotta relativa alle cessioni delle fotografie è possibile solamente nella misura in cui si tratti di fotografie eseguite dell’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto.
Occorre infine prestazione attenzione qualora venga prevista la fornitura di “un servizio complesso” avente natura omnicomprensiva, ad esempio, con video ed eventuale presenza di ulteriori operatori, in quanto in quest’ultimo caso la prestazione sarà assoggettata all’aliquota IVA ordinaria pari al 22%.