Non esiste la fotografia artistica.Nella fotografia esistono,come in tutte le cose, persone che riescono a vedere ed altre che non sanno nemmeno guardare. (Nadar)
Nelle parole di Nadar, storico pioniere francese della fotografia, è racchiusa l’essenza di questo suggestivo mezzo artistico da sempre in bilico tra riuscita tecnica e contenuto emotivo, tra perizia pratica e creatività artistica. Tale dualismo non è sempre stato agevolmente superato nel mondo dell’arte e, come ogni problema che si rispetti, ha generato ripercussioni anche nell’ambito del diritto e della considerazione che – almeno il nostro ordinamento – ha sviluppato nei confronti della fotografia.
Nel diritto italiano si rinviene una tripartizione (sviluppatasi nel corso dei decenni) della disciplina prevista in tema di protezione delle opere fotografiche. Attualmente, l’ordinamento riconosce la tutela propria del diritto d’autore alle sole opere fotografiche che presentano un valore artistico ovvero connotati di creatività. Laddove la fotografia non presenti questi requisiti, godrà di una più limitata tutela prevista dalla medesima normativa. Laddove l’opera sia stata ottenuta nel corso e nell’adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, il diritto spetta al datore di lavoro. Il medesimo principio si applica per una foto in possesso del committente salvo il diritto di remunerare con equo compenso l’opera del fotografo.
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Sommario: 1. L’attuale assetto normativo – 2. L’evoluzione storica della disciplina – 3. Il concetto di creatività e di novità artistica.