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Collezionismo e passaggio generazionale: l’utilizzo della società semplice

del

Spesso i collezionisti si interrogano su quale sia il metodo migliore per gestire il passaggio generazionale della propria collezione.

Partendo dal semplice assunto che “IL” metodo migliore non esiste, ma esiste solo il metodo più adatto per ciascuna specifica fattispecie, nel presente intervento vorrei segnalare le peculiarità e i vantaggi del passaggio generazionale della collezione gestito mediante una società semplice.

La società semplice è un veicolo societario da molto tempo considerato una “cassaforte” costituita al fine di detenere il patrimonio in esso conferita (es. beni immobili, beni mobili, opere d’arte, partecipazioni, ecc.).

L’obiettivo principale della società semplice è infatti quello di detenere il patrimonio allo scopo di tutelare gli interessi dei soci. Nell’ambito specifico delle collezioni d’arte è lecito ragionare sul presupposto che, anche solo attraverso la conservazione dei beni artistici, si possa realizzare lo scopo sociale della società semplice, presumendo che il valore delle opere conferite si apprezzi sempre più con il passare del tempo.

La società semplice deve quindi detenere la collezione in misura prevalentemente “statica”. E’ permessa la dismissione e il riacquisto della collezione o di parti di essa con lo scopo di riacquistare altre opere al fine di accrescere il valore complessivo della collezione stessa, ma gli elementi organizzativi della società non devono essere talmente accentuati da ingenerare il dubbio che si tratti in realtà di una vera e propria attività di impresa “occulta” con carattere spiccatamente commerciale.

La società semplice offre altresì un “lieve” schermo nei confronti dei terzi anche se è obbligatorio che la società sia iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese.

E’ possibile quindi che il collezionista scelga di utilizzare il veicolo della società semplice già dal momento dell’acquisto delle opere oppure che lo utilizzi in un secondo momento al fine di gestire il passaggio generazionale delle stesse. In questo secondo caso l’impatto fiscale è minimo.

Il conferimento della collezione nella società semplice, infatti, non comporta emersione di plusvalenze tassate in capo al conferente (persona fisica) in quanto tale conferimento non è configurabile nemmeno come attività commerciale non esercitata abitualmente.

Dal punto di vista dell’imposizione indiretta si segnala che il conferimento della collezione comporta il pagamento dell’imposta di registro in misura fissa (pari ad Euro 200,00) ai sensi dell’art. 4 co.1 lett. a) n. 5 della Tariffa parte I del DPR 131/86.

In seguito al conferimento della collezione nella società semplice, anche la gestione della stessa ha una imposizione fiscale decisamente favorevole.

La società semplice, infatti, ha lo stesso trattamento fiscale e le stesse prerogative del collezionista persona fisica. Non trovano quindi applicazione le norme sul reddito di impresa e il reddito generato dalla società semplice è fiscalmente “trasparente” in capo ai soci.

La distribuzione dell’eventuale utile generato dalla società semplice, ad esempio derivante dalla vendita della collezione, non ha alcuna rilevanza fiscale in capo ai soci.

Questo aspetto, indubbiamente di vantaggio, discende proprio dal fatto che quanto viene distribuito per trasparenza ai soci non è un vero e proprio reddito ma è un rimborso del capitale originario (dismissione patrimoniale) che si è apprezzato nel tempo in cui la società semplice ha detenuto quelle opere.

 Un aspetto importante da tenere presente è che in caso di successione, cadranno in successione le quote della società semplice e non direttamente le opere stesse. Da questo discende l’inapplicabilità della forfetizzazione al 10% prevista in caso di successione di opere d’arte (argomento trattato in precedenti interventi).

La successione delle partecipazioni alla società semplice, sono esenti da imposta qualora i beneficiari (eredi) delle stesse si impegnino a mantenere le partecipazioni per un periodo di almeno 5 anni dalla data di successione.

Quest’ultima disposizione non è sempre stata condivisa dall’Agenzia delle Entrate che compara il trasferimento (per successione e donazione) di quote di società di persone ad un trasferimento di azienda, richiedendo l’impegno dei beneficiari a proseguire l’attività d’impresa (!!!!) per almeno cinque anni.

E’ palese la contraddizione relativa alla richiesta di prosecuzione dell’esercizio d’impresa per quanto attiene il trasferimento in sede di successione di quote di una società che non svolge in alcun modo attività d’impresa.

Sul punto, e mi ricollego a quanto esposto all’inizio dell’articolo, è sempre bene farsi assistere da un professionista esperto che possa consigliare la soluzione migliore e maggiormente cautelativa per il collezionista, avendo bene presente tutte le fattispecie che contraddistinguono il suo caso specifico.

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