Quando un’opera d’arte straniera può essere trattenuta in Italia?

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Il criterio della “specifica attinenza alla storia della cultura in Italia” e i più recenti orientamenti giurisprudenziali

La disciplina dell’esportazione delle opere d’arte di autore straniero ha recentemente conosciuto un’importante evoluzione a seguito dell’entrata in vigore della legge 17 marzo 2026, n. 40 (c.d. “Italia in scena“), che ha modificato l’articolo 68 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito, il “Codice dei beni culturali”). È stato introdotto uno specifico criterio di valutazione per i beni di provenienza straniera, prevedendo che l’eventuale diniego al rilascio dell’attestato di libera circolazione sia fondato sulla sussistenza di una significativa attinenza dell’opera alla storia della cultura in Italia, elevando tale requisito a presupposto necessario per legittimare l’opposizione all’uscita definitiva dal territorio nazionale di un bene di provenienza straniera.

Non viene, tuttavia, introdotto un criterio del tutto nuovo, ma viene recepito e attribuito espresso rilievo normativo a un principio già presente negli indirizzi di carattere generale contenuti nel D.M. 6 dicembre 2017, n. 537, confermandone la centralità nella valutazione delle domande di esportazione relative alle opere di provenienza straniera.

Su questo quadro normativo si innestano i più recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa, che hanno progressivamente definito il contenuto del requisito della specifica attinenza e i limiti della discrezionalità tecnico-valutativa riconosciuta agli Uffici Esportazione delle Soprintendenze. In particolare, è stato chiarito che il diniego dell’attestato di libera circolazione non può essere fondato solo sull’elevato pregio artistico dell’opera, sulla notorietà internazionale del suo autore o sulla rilevanza del bene nella storia dell’arte universale. L’Amministrazione è invece tenuta a dimostrare, con motivazione puntuale, l’esistenza di uno specifico, concreto e qualificato collegamento tra la singola opera e il patrimonio culturale italiano, tale da rendere la sua uscita definitiva suscettibile di determinare un effettivo depauperamento del patrimonio culturale nazionale.

L’interpretazione del requisito della “specifica attinenza”

Le recenti pronunce del TAR Veneto e del Consiglio di Stato si inseriscono in tale percorso interpretativo, contribuendo a chiarire quando possa ritenersi integrato il requisito della “specifica attinenza” e, conseguentemente, in quali ipotesi lo Stato possa legittimamente negare il rilascio dell’attestato di libera circolazione di un’opera di autore straniero.

Accogliendo il ricorso del proprietario dell’opera, il TAR Veneto con la recente sentenza n. 907/2026 ha ritenuto che il provvedimento di diniego dell’attestato di libera circolazione di un dipinto di Claude Monet non fosse sorretto da un’adeguata motivazione in ordine all’effettiva sussistenza di un collegamento tra il dipinto e il patrimonio culturale italiano. Il Collegio ha ribadito che, con riguardo alle opere di autore straniero, la mera rilevanza artistica dell’autore o il valore universale dell’opera non costituiscono, di per sé, elementi sufficienti a giustificare il diniego dell’attestato di libera circolazione

Secondo il TAR Veneto, l’Amministrazione è invece tenuta a dimostrare l’esistenza di uno specifico e qualificato legame tra la singola opera e la storia della cultura italiana, mediante una motivazione puntuale che dia conto delle ragioni per cui la definitiva uscita del bene determinerebbe un effettivo impoverimento del patrimonio culturale nazionale. 

Nel caso di specie, tale dimostrazione è stata ritenuta carente; dalla motivazione del provvedimento non emergevano, infatti, elementi idonei a comprovare un collegamento qualificato dell’opera con il contesto culturale italiano, quali, ad esempio, l’appartenenza a una storica collezione italiana, la documentata rilevanza dell’opera nelle vicende del collezionismo nazionale, una sua particolare presenza nella storia espositiva italiana oppure uno specifico rapporto con lo sviluppo dell’arte italiana. La pronuncia assume particolare rilievo perché conferma che il requisito della specifica attinenza non può essere ricavato in via presuntiva dal prestigio dell’autore o dalla notorietà dell’opera, ma deve essere verificato con riferimento alla singola opera oggetto del procedimento e adeguatamente motivato dall’Amministrazione.

Ulteriori precisazioni in ordine al requisito della “specifica attinenza” provengono dalla sentenza n. 4643/2026 del Consiglio di Stato, relativa a una serie di manufatti francesi del XVI secolo, che da alcuni anni erano entrati in Italia, per i quali l’Ufficio Esportazione aveva negato il rilascio dell’attestato di libera circolazione.

La proprietaria dei beni aveva impugnato il provvedimento di diniego dinanzi al TAR, che aveva accolto il ricorso ritenendo non dimostrata l’esistenza di un significativo collegamento tra i manufatti e il patrimonio culturale italiano. Il Ministero della cultura aveva quindi proposto appello, ma il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la decisione del TAR.

Nel merito, la pronuncia offre importanti chiarimenti interpretativi. In primo luogo, il Consiglio di Stato ha chiarito che non trova fondamento normativo l’affermazione secondo cui la permanenza del bene in Italia per almeno settant’anni costituisca requisito necessario per giustificare il diniego e ha ribadito che l’Amministrazione è comunque tenuta ad accertare e motivare l’esistenza di uno specifico e documentato collegamento tra la singola opera e il patrimonio culturale italiano. Tale collegamento non può essere desunto dal solo fatto che una determinata produzione artistica straniera abbia riscosso, nel corso dei secoli, particolare interesse presso collezionisti italiani o importanti famiglie nobiliari; diversamente opinando, si finirebbe per estendere in maniera eccessivamente ampia il concetto di “specifica attinenza”, con il rischio di assoggettare a tutela un numero indeterminato di opere straniere prive di un’effettiva e qualificata relazione con la storia della cultura italiana.

Anche questa pronuncia conferma, dunque, che la verifica richiesta dall’art. 68 del Codice dei beni culturali deve essere condotta con riferimento alla specifica opera oggetto della richiesta di esportazione e non può fondarsi su valutazioni di carattere generale riferite all’autore, alla scuola artistica di appartenenza o al tradizionale interesse manifestato dal collezionismo italiano verso una determinata produzione straniera.

G. Cavagna e M.G. Contatore
G. Cavagna e M.G. Contatorehttp://www.bipartlaw.com.
Gli avvocati Gilberto Cavagna di Gualdana e Maria Giulia Contatore collaborano con BIPART, acronimo di “Beyond Intellectual Property and ART law”, studio legale specializzato nella valorizzazione e protezione dei diritti di proprietà intellettuale e dell’arte con sede a Milano. I professionisti di BIPART forniscono assistenza e consulenza a clienti nazionali e internazionali in materia di marchi e nomi di dominio, design, brevetti e segreto industriale, concorrenza sleale, diritto d’autore e software, diritto dell’arte e dei beni culturali, concorrenza, diritto della pubblicità, dei media e dello sport. Contatti: gilberto.cavagna@bipartlaw.com, mariagiulia.contatore@bipartlaw.com www.bipartlaw.com.

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