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La fatturazione elettronica per gli artisti

del

Nel corso del precedente intervento (“Una guida pratica per la fatturazione degli artisti”) si è incominciato a trattare l’argomento relativo agli obblighi ed i contenuti essenziali della fatturazione. Questo secondo appuntamento si pone l’obiettivo di fornire le informazioni necessarie in merito alla fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019.

A decorrere da tale data infatti, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, ove soggette a fatturazione, sono documentate obbligatoriamente mediante fattura elettronica, ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015. È bene sottolineare come siano soggette a tale obbligo tutte le operazioni effettuate da soggetti passivi IVA (ossia esercenti impresa, arte o professione) sia che siano svolte verso altri soggetti passivi IVA residenti che verso privati consumatori.

Allo stato attuale, si sottolinea come siano esonerati i soggetti che si avvalgono del regime forfettario di determinazione del reddito.

Con il termine fattura elettronica si intende un documento informatico emesso in formato XML, il quale deve essere trasmesso telematicamente dal soggetto emittente al Sistema di Interscambio (detto anche SDI).

Tale documento verrà poi recapitato dallo SDI direttamente al destinatario indicato in fattura tramite un codice univoco o un indirizzo di posta elettronica certificata.

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti la possibilità di registrare il proprio indirizzo telematico al quale si desidera ricevere le fatture elettroniche, indipendentemente da quanto indicato dal soggetto emittente durante la compilazione della fattura.

Dopo aver delineato il quadro normativo di riferimento, vediamo più in dettaglio il processo di emissione, trasmissione e recapito della fattura in formato elettronico.

Le modalità di emissione: predisposizione, trasmissione e recapito della fattura

Il primo passo per l’emissione della fattura elettronica è la predisposizione del documento in formato XML e l’invio allo SDI entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Per la predisposizione del “file fattura”, l’artista può scegliere tra i servizi messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate oppure un software acquistabile sul mercato che rispetti specifiche tecniche allegate al provvedimento n. 89757/2018.

Con riferimento al contenuto della fattura, è necessario indicare gli elementi ordinari di cui all’articolo 21 del DPR 633/72, a cui si aggiungono alcuni dati necessari per l’invio in formato elettronico. In particolare, il documento deve contenere:

  • data di emissione e numero progressivo del documento;
  • dati del cedente/prestatore e del cessionario/committente;
  • natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione;
  • aliquota IVA, imponibile, imposta;
  • le informazioni obbligatorie indicate nelle specifiche tecniche tra cui il tipo di documento emesso ed il “codice destinatario”.

Terminata la redazione del documento informatico, il soggetto emittente deve trasmetterlo al Sistema di Interscambio, il quale prima di recapitarlo al destinatario effettua alcuni controlli. Nello specifico, le verifiche riguardano le dimensioni del file, la compilazione dei campi obbligatori, la validità e la coerenza dei dati riportati (tra cui la presenza della partita IVA nella banca dati dell’Anagrafe tributaria).

Se i controlli hanno esito positivo e la fattura viene correttamente recapitata, il SDI rilascia entro 5 giorni una ricevuta di consegna. Al contrario, la fattura si considera non emessa e al soggetto emittente viene inviata una ricevuta di scarto. In questo caso, per non incorrere in sanzioni si deve procedere con un nuovo invio del file corretto entro i 5 giorni successivi.

Qualora il destinatario non abbia optato per alcun canale di ricezione, l’originale della fattura elettronica è possibile scaricarla sul portale “Fatture e Corrispettivi”, all’interno dell’area riservata di consultazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il Sistema di Interscambio può inoltre rilasciare una ricevuta di “impossibilità di recapito”, nel caso in cui lo SDI segnala al soggetto trasmittente che non è stato possibile consegnare la fattura al destinatario, a causa di problemi di ricezione da parte del canale di destinazione. In tale circostanza la fattura non deve essere riemessa dal soggetto emittente, il quale dovrà soltanto informare il destinatario che il file fattura è disponibile nella sua area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Operazioni con soggetti privati ed esteri

In relazione alla tipologia di prestazione svolta, l’artista molto spesso può operare con clienti privati (soggetti non titolari di partita iva) oppure residenti in un paese estero. In questi casi, vi sono delle specifiche disposizioni da rispettare per ottemperare in maniera corretta agli obblighi di fatturazione.

In particolare, qualora la cessione o prestazione sia effettuata verso privati consumatori (ad esempio persone fisiche, condomini, enti non commerciali privi di partita IVA, ecc.), l’artista è tenuto a consegnare direttamente al cliente una copia informatica o analogica della fattura elettronica (es. su carta o in formato pdf), salvo che quest’ultimo vi rinunci.

Come descritto all’inizio del presente contributo, l’obbligo di emissione in formato elettronico si applica solamente per le operazioni con soggetti residenti in Italia. Pertanto, ove il cliente sia residente in un paese estero, la predisposizione mediante il Sistema di Interscambio non è obbligatoria in quanto l’artista può continuare ad emettere il documento in formato analogico oppure cartaceo.

In tal circostanza, l’artista dovrà presentare la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (detta anche “esterometro”) con periodicità mensile.

Per evitare tale adempimento, il contribuente può emettere la fattura in formato elettronico inviandola allo SDI, utilizzando come codice univoco XXXXXXX.

Occorre rammentare come, in tal caso, lo SDI non recapiterà la fattura al destinatario estero e pertanto andrà consegnata a quest’ultimo con le modalità ordinarie.

Sanzioni e violazioni

In caso di mancata emissione della fattura secondo quanto previsto dalla normativa in esame, la sanzione prevista dall’art 6 del D.lgs. 471/97 varia dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 Euro.

Qualora invece la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione dell’imposta, la sanzione è prevista in misura fissa e varia da 250 e 2.000 Euro.

Nel corso della prima applicazione del 2019, sono state previste delle agevolazioni sull’ammontare delle sanzioni. Ad esempio, per le fatture emesse oltre i 12 giorni dai contribuenti mensili sono state previste delle riduzioni delle sanzioni sino all’80% nel caso in cui la fattura sia emessa entro il termine della liquidazione del periodo successivo. Tale deroga, si applica solamente alle operazioni effettuate sino al 30 settembre.

Nonostante sia possibile utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso per ridurre l’ammontare delle sanzioni, gli importi risultano essere ancora piuttosto rilevanti. Il consiglio è quindi quello di affidarsi sempre a professionisti esperti in grado di supportare l’artista nell’assolvimento degli obblighi di natura fiscale.

Infine occorre precisare come le fatture emesse e ricevute in formato elettronico debbano essere conservate elettronicamente a norma di legge. L’Agenzia delle Entrate, a tal fine, mette a disposizione un servizio gratuito attivabile mediante sottoscrizione di un apposito accordo di durata triennale disponibile nell’area riservata del contribuente.

Andrea Savino
Andrea Savino
Andrea Savino (n.1991) è un dottore commercialista e revisore legale di Torino specializzato in diritto e fiscalità internazionale. Membro della commissione economia della cultura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, già presidente della commissione cultura dell'Unione Nazionale Giovani Dottori commercialisti, nonché membro della Commissione Internazionalizzazione e Fiscalità Internazionale dell’UNGDCEC - Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti e ricercatore dell’Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE).

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