Possesso e proprietà delle opere d’arte: quando il possesso può diventare titolo.

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Il possesso di un’opera d’arte può condurre all’acquisto della proprietà anche quando chi l’ha trasferita non ne era il legittimo proprietario? E cosa accade quando, magari a distanza di molti anni, si scopre che l’opera era stata rubata?

Tali interrogativi, che assumono particolare rilevanza quando un’opera rubata o illecitamente sottratta riemerge sul mercato, pongono a confronto due esigenze contrapposte: da un lato, la tutela del proprietario originario, privato del bene; dall’altro, la protezione dell’affidamento di chi lo abbia successivamente acquistato ignorandone l’altrui appartenenza. Un equilibrio che, nel mercato dell’arte, è reso particolarmente complesso dalla circolazione internazionale delle opere, dalla frequente lacunosità delle provenienze e dalla possibile applicazione di ordinamenti diversi.

Il possesso occupa una posizione peculiare nella disciplina della circolazione dei beni mobili. Se il principio generale è quello per cui nessuno può trasferire un diritto più ampio di quello di cui è titolare, il nostro ordinamento conosce un’importante eccezione, dettata dall’esigenza di assicurare certezza e stabilità alla circolazione dei beni.

Collezionare Senza Rischi

Tra le questioni affrontate nella recente guida Collezionare senza rischi. Guida legale, fiscale e notarile all’acquisto d’arte, pubblicata da con-fine nella collana di libri di Collezione da Tiffany, vi è anche quella del rapporto tra possesso e proprietà dell’opera d’arte. 

Nel mercato dell’arte, del resto, la disponibilità materiale del bene e la titolarità del diritto di proprietà non sempre coincidono. Un’opera può essere custodita per decenni nella medesima collezione, essere trasmessa di generazione in generazione o attraversare più ordinamenti prima che emerga una “frattura” nella sua storia proprietaria. È allora che una distinzione apparentemente teorica assume conseguenze molto concrete: possedere un’opera non significa necessariamente esserne proprietari; ma, in determinate circostanze, proprio il possesso può costituire il presupposto per l’acquisto della proprietà.

La proprietà di un’opera non è sempre un dato scritto da qualche parte, ma il risultato di una vicenda che deve essere ricostruita attraverso i passaggi del bene e la documentazione che li accompagna. In un mercato privo di un sistema generale di pubblicità dei trasferimenti paragonabile a quello previsto per gli immobili o i beni mobili registrati, il possesso rappresenta certamente un elemento di primaria importanza, ma non esaurisce il problema della titolarità. 

La questione diventa particolarmente delicata quando l’opera sia stata trasferita da chi non ne era proprietario – l’art. 1153 c.c. prevede che colui al quale siano alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario ne acquisti la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà; il c.d. “possesso vale titolo” (il diritto del precedente proprietario può cedere dinanzi all’affidamento del terzo acquirente) – o, nel caso più estremo, quando riemerga sul mercato dopo essere stata rubata. 

Cosa accade quando si scopre che l’opera acquistata o posseduta era stata, a monte, sottratta al legittimo proprietario? È possibile divenirne proprietari anche quando la sua circolazione tragga origine da un furto?

Dipende; tra l’altro, anche dall’ordinamento chiamato a disciplinare la vicenda. Lo dimostra il caso della Madonna con Bambino attribuita ad Antonio Solario, sottratta nella notte tra il 24 e il 25 agosto 1973 al Museo Civico di Belluno e riemersa, oltre quarant’anni dopo, nel Regno Unito. Del dipinto, acquistato dal Museo nel 1872, si erano perse le tracce fino al 2017, quando Barbara de Dozsa tentò di affidarlo a una casa d’aste inglese. L’opera fu riconosciuta come quella ricercata da decenni dalle autorità italiane e inserita nelle banche dati delle opere rubate di Interpol e del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. La vendita venne interrotta e il dipinto preso in custodia dalla polizia britannica, che tuttavia, nel 2020, lo riconsegnò a Barbara de Dozsa, senza con ciò attribuirle alcun titolo di proprietà. Soltanto nel 2025, dopo una lunga attività volta al suo recupero, l’opera è stata volontariamente restituita alla città di Belluno.

La vicenda mostra come la sorte giuridica di un bene rubato possa variare a seconda dell’ordinamento applicabile. Barbara de Dozsa aveva infatti rivendicato la proprietà del dipinto richiamando il Limitation Act 1980 e il decorso del termine previsto dall’ordinamento inglese per l’azione del proprietario originario in presenza di un successivo acquisto in buona fede.

Il caso presenta, tuttavia, un ulteriore elemento decisivo: la natura pubblica del bene. Secondo il diritto italiano, le raccolte dei musei appartenenti allo Stato e agli enti territoriali rientrano nel demanio pubblico; i relativi beni, ai sensi dell’art. 823 c.c., sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Per tali beni, l’esigenza di certezza dei traffici giuridici cede dinanzi alla tutela e alla conservazione del patrimonio culturale. La circolazione materiale dell’opera, anche protratta nel tempo e accompagnata dalla buona fede del possessore, non è quindi idonea a superare il regime pubblicistico cui il bene è sottoposto. Ne consegue che, secondo il diritto italiano, chi acquisti un’opera sottratta al demanio culturale non può invocare la regola del «possesso vale titolo», neppure se abbia acquistato in buona fede.

La vicenda della Madonna con Bambino mostra così come il «possesso vale titolo» non esprima una regola assoluta. La risposta alla domanda su chi sia proprietario di un’opera può dipendere dalle modalità dell’acquisto e dalla buona o mala fede del possessore, ma anche dalla natura giuridica del bene e dall’ordinamento chiamato a disciplinarne la circolazione. 

Nel mercato dell’arte, del resto, il possesso è il dato immediatamente visibile; la proprietà è, invece, il risultato di una storia. Una storia fatta di acquisti, successioni, donazioni e passaggi transfrontalieri, nella quale la documentazione può disperdersi o diventare incompleta. Per questo, la ricostruzione della provenienza non riguarda soltanto l’autenticità o il valore economico dell’opera, ma la stessa solidità del titolo di chi la possiede. Contratti, atti successori, cataloghi e documenti relativi ai precedenti proprietari concorrono a formare quella catena documentale che consente di ricostruire la vicenda giuridica del bene.

La disponibilità materiale dell’opera e la prova della proprietà restano dunque piani distinti. Il possesso può costituire il presupposto di importanti effetti giuridici e, in determinati casi, dello stesso acquisto della proprietà. Ma la forza della posizione del collezionista dipende anche dalla possibilità di spiegare (e, se necessario, dimostrare) quando, da chi e a quale titolo l’opera sia stata acquisita.

Per questo, verificare la provenienza di un’opera significa verificare anche la qualità giuridica dell’acquisto. A questi temi, dall’acquisto a non domino alla buona fede del possessore, dalla prova della proprietà alle verifiche sulla provenienza, dedica specifici approfondimenti la guida Collezionare senza rischi. Guida legale, fiscale e notarile all’acquisto d’arte, offrendo al collezionista strumenti pratici per affrontare consapevolmente le diverse fasi dell’acquisto.

G. Cavagna e M.G. Contatore
G. Cavagna e M.G. Contatorehttp://www.bipartlaw.com.
Gli avvocati Gilberto Cavagna di Gualdana e Maria Giulia Contatore collaborano con BIPART, acronimo di “Beyond Intellectual Property and ART law”, studio legale specializzato nella valorizzazione e protezione dei diritti di proprietà intellettuale e dell’arte con sede a Milano. I professionisti di BIPART forniscono assistenza e consulenza a clienti nazionali e internazionali in materia di marchi e nomi di dominio, design, brevetti e segreto industriale, concorrenza sleale, diritto d’autore e software, diritto dell’arte e dei beni culturali, concorrenza, diritto della pubblicità, dei media e dello sport. Contatti: gilberto.cavagna@bipartlaw.com, mariagiulia.contatore@bipartlaw.com www.bipartlaw.com.

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