Opere d’arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali stranieri

del

La nuova garanzia di insequestrabilità durante la permanenza in Italia per l’esposizione al pubblico

La realizzazione di una grande mostra internazionale dipende sempre più spesso dalla capacità delle istituzioni culturali di ottenere in prestito opere d’arte provenienti da musei, enti e collezioni straniere. Alla complessità organizzativa di tali operazioni, che coinvolgono, tra l’altro, autorizzazioni alla circolazione, accordi di prestito, trasporto e conservazione, si aggiunge un profilo meno evidente, ma altrettanto rilevante, quello della sicurezza giuridica dell’opera durante la sua permanenza nello Stato ospitante.

Per chi concede temporaneamente un’opera in prestito, infatti, è importante poter confidare nel fatto che il suo trasferimento temporaneo in un altro ordinamento, effettuato per finalità espositive e per un periodo determinato, non esponga il bene al rischio di essere sottoposto a misure giudiziarie tali da impedirne materialmente il rientro nel Paese di provenienza.

L’esigenza è strettamente connessa a una caratteristica propria dei prestiti internazionali; l’opera viene volontariamente trasferita, seppure temporaneamente, all’interno di un ordinamento diverso da quello nel quale si trova abitualmente. La sua presenza materiale in Italia può così creare le condizioni perché un soggetto che ne contesti la proprietà o il possesso promuova un procedimento davanti all’autorità giudiziaria italiana e chieda l’adozione di una misura cautelare sul bene. Il rischio assume particolare rilievo per le opere la cui proprietà o il cui possesso siano controversi (ad esempio, opere oggetto di trasferimenti avvenuti durante conflitti o periodi di instabilità politica o delle quali sia contestata l’originaria esportazione), rispetto alle quali la temporanea presenza in Italia può costituire l’occasione per promuovere un’azione giudiziaria e richiederne il sequestro.

È proprio su tale profilo che interviene la Legge 16 luglio 2026, n. 134, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2026 ed entrata in vigore il 12 agosto 2026, recante “Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d’arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali stranieri, durante la permanenza in Italia per l’esposizione al pubblico”, che si compone di un solo articolo, con la quale il legislatore, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura attraverso l’esposizione di opere d’arte e di altri beni di rilevante interesse culturale, ha introdotto nell’ordinamento italiano una specifica garanzia di immunità da sequestro giudiziario per i beni culturali stranieri, pubblici o appartenenti a istituzioni di rilevante interesse culturale o scientifico, temporaneamente presenti in Italia per manifestazioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali.

In particolare, a seguito del rilascio da parte del Ministero della Cultura della garanzia di immunità da sequestro, prevista dall’articolo 1 comma 2 della Legge 16 luglio 2026, n. 134, tali beni non possono essere sottoposti a sequestro giudiziario nell’ambito di procedimenti civili davanti al giudice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso. L’immunità opera per l’intero periodo della permanenza di tali beni in Italia.

La novità assume particolare rilievo non soltanto nell’ambito del diritto dei beni culturali, ma anche, più in generale, per la posizione dell’Italia nel sistema internazionale dei prestiti museali. La possibilità di assicurare preventivamente che un’opera d’arte temporaneamente trasferita nel nostro Paese non venga trattenuta in conseguenza all’insorgere di una controversia sulla sua proprietà o sul suo possesso contribuisce infatti a rafforzare la certezza giuridica delle operazioni di prestito e l’affidabilità dell’Italia nei rapporti con musei ed enti culturali stranieri.

Il rilascio della garanzia e la condizione di reciprocità

Quanto al funzionamento della nuova tutela, il Ministero della cultura può, su richiesta dell’istituzione italiana che riceve le opere in prestito, rilasciare all’ente o istituzione straniera che le concede temporaneamente in prestito una garanzia di immunità da sequestro, valida per l’intera durata della loro permanenza in Italia, secondo le modalità che saranno definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (ovvero entro l’11 ottobre 2026).

Il rilascio di tale garanzia è, inoltre, subordinato a una specifica condizione di reciprocità. Il Ministero della cultura può accordare l’immunità soltanto quando nei rapporti con lo Stato interessato sia assicurato un trattamento corrispondente alle opere italiane concesse temporaneamente in prestito. La tutela introdotta dalla Legge n. 134/2026 si inserisce, dunque, in una logica di reciproca protezione dei prestiti culturali internazionali, in forza della quale la garanzia riconosciuta dall’ordinamento italiano presuppone che una tutela corrispondente sia assicurata, nello Stato di provenienza, alle opere italiane ivi temporaneamente trasferite per finalità espositive.

La legge, peraltro, non riguarda indistintamente qualsiasi opera proveniente dall’estero, ma circoscrive il proprio ambito di applicazione ai “beni culturali stranieri, pubblici o appartenenti a istituzioni di rilevante interesse culturale o scientifico”, restano pertanto al di fuori della nuova disciplina, in linea di principio, le opere concesse in prestito da singoli collezionisti privati, non riconducibili alle categorie di soggetti espressamente contemplate dalla norma.

Anche sotto il profilo delle misure interessate, la portata della tutela è delimitata. Il legislatore menziona espressamente il sequestro giudiziario nell’ambito di procedimenti civili concernenti la proprietà o il possesso del bene.

La nuova disciplina mira, dunque, a rafforzare la certezza giuridica dei prestiti internazionali, riducendo il rischio che la temporanea presenza dell’opera in Italia possa impedirne la restituzione e creando, al contempo, condizioni più favorevoli alla cooperazione tra istituzioni culturali e alla realizzazione di esposizioni di rilievo internazionale.

G. Cavagna e M.G. Contatore
G. Cavagna e M.G. Contatorehttp://www.bipartlaw.com.
Gli avvocati Gilberto Cavagna di Gualdana e Maria Giulia Contatore collaborano con BIPART, acronimo di “Beyond Intellectual Property and ART law”, studio legale specializzato nella valorizzazione e protezione dei diritti di proprietà intellettuale e dell’arte con sede a Milano. I professionisti di BIPART forniscono assistenza e consulenza a clienti nazionali e internazionali in materia di marchi e nomi di dominio, design, brevetti e segreto industriale, concorrenza sleale, diritto d’autore e software, diritto dell’arte e dei beni culturali, concorrenza, diritto della pubblicità, dei media e dello sport. Contatti: gilberto.cavagna@bipartlaw.com, mariagiulia.contatore@bipartlaw.com www.bipartlaw.com.

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