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Collezionismo: i documenti nelle compravendite d’arte

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Per essere collezionisti consapevoli non basta conoscere bene la storia dell’arte, la produzione dell’artista che amiamo e l’andamento del mercato. E’ necessario sapere anche quali sono le norme che regolano le compravendite e, quindi, i documenti che devono accompagnare l’opera in ogni passaggio di proprietà. Documenti che il collezionista, come l’acquirente saltuario, deve conservare nel proprio archivio e, in caso di vendita, passare al nuovo proprietario. E questo per un motivo molto semplice: non incorrere in brutte sorprese o in spiacevoli contrattempi nel caso di una rivendita.E se la documentazione viene smarrita? Un bel problema, anche se una soluzione c’è. Di tutto questo abbiamo parlato con l’avvocato Simone Morabito, presidente della Commissione per il Diritto dell’Arte del network internazionale BusinessJus.

Nicola Maggi: Quali sono i documenti che devono accompagnare un’opera d’arte durante la compravendita?

Simone Morabito: «È regola fondamentale per chi opera nel mercato dell’arte quella per cui chi vende l’opera debba garantirne l’autenticità: da un lato, l’acquirente di un’opera d’arte è tenuto a richiedere al momento dell’acquisto il certificato di autenticità dell’opera e, dall’altro lato, il venditore è obbligato a fornire tale certificazione. L’attuale disciplina prende le mosse dall’art. 64, di cui al D. Lgs. 42/2004, c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio, che prevede l’obbligo per il venditore abituale di consegnare la documentazione attestante l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza dell’opera, su copia fotografica. Nel caso in cui questa documentazione sia assente, il venditore dovrà rilasciare una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull’autenticità o la probabile attribuzione al fine di dotare in ogni caso l’acquirente di un idoneo titolo».

N.M.: Per quanto riguarda il Certificato di Autenticità, molto spesso, anche da parte degli artisti, c’è incertezza su come redigerlo. Può darci qualche indicazione in merito?

S.M.: «Si tratta di documenti cartacei ufficiali che debbono contenere le caratteristiche tecniche delle opere esaminate e ne certificano l’autenticità. Sono composte da una relazione scritta con indicazioni tecniche, critiche e biografiche (nel caso di opere firmate) e da foto indicative con i dettagli più rilevanti; vi sono poi in genere allegati eterogenei (ad esempio: fotocopie di opere comparative, biografie desunte da pubblicazioni, altri expertise, titoli di acquisto, ecc) che sono fondamentali al fine di avvalorare l’opera. È fondamentale che sia sottoscritto dal soggetto che l’ha rilasciato».

N.M.: Sempre sul fronte “autenticità”, nel caso di un’opera di un artista non più vivente, che documentazione è bene richiedere per non avere spiacevoli sorprese e chi la può rilasciare?

S.M.: «La materia è densa di insidie in quanto non esistono norme chiare sul punto. In ogni caso, qualora si tratti di artista defunto, può legittimamente sostenersi che il diritto morale di attribuzione della paternità dell’opera sia esercitabile dai suoi eredi (o meglio dai soggetti indicati dall’articolo 23 della legge suddetta) o da archivi, fondazioni, comitati di esperti o associazioni. Questi ultimi procederanno a un’approfondita valutazione dell’opera (a titolo di esempio, attraverso attività di comparazione dell’opera con altre del  medesimo artista e appartenenti allo stesso periodo storico, oppure tramite attività di confronto calligrafico con eventuali sottoscrizioni presenti sull’opera stessa). All’esito di tali operazioni, l’esperto sarà in grado di rendere documenti contenenti una perizia, stima, attribuzione o autenticazione della stessa. È bene evidenziare, tuttavia, che difficilmente potrà ritenersi certa l’autenticità del certificato, salvo quando questo sia rilasciato direttamente dall’artista».

L'Avvocato Simone Morabito, presidente del network BusinessJus
L’Avvocato Simone Morabito, presidente del network BusinessJus

N.M.: Oltre alla documentazione che attesti l’autenticità, o almeno la probabile attribuzione di un’opera, è importante che sia “certificata” anche la sua provenienza. In questo caso che documento va richiesto?

S.M.: «In questo caso, il collezionista potrebbe richiedere una “expertise”. Essa è utilizzata, nel linguaggio tecnico proprio degli storici dell’arte, per indicare un documento ufficiale che contiene le caratteristiche tecniche di un’opera d’arte e ne certifica l’autenticità, l’epoca, la datazione e lo stato di conservazione. Nel suo insieme può definirsi quel documento d’identità di un’opera d’arte contenente una descrizione (il più possibile) completa della storia dell’opera, in base anche a eventuali analisi di laboratorio, se ritenute necessarie. L’expertise, dunque, consiste in una dettagliata relazione per la valutazione dell’originalità e dell’inquadramento storico-artistico dell’opera in esame, qualunque sia la natura del bene, come ad esempio un quadro, un mobile o un’altra opera figurativa. L’expertise non indica il valore commerciale dell’opera».

N.M.: Molto spesso le compravendite di opere d’arte prevedono il rilascio di una semplice fattura o ricevuta. Meglio che sia “parlante” o è indifferente ai fini di una futura rivendita?

S.M.: «È molto utile che la fattura contenga quanti più elementi possibile. Sarebbe altresì di aiuto riprendere i termini del certificato di autenticità o della perizia, se presente».

N.M.: Un’ultima domanda. Nel caso in cui un collezionista non abbia più, per vari motivi, la documentazione citata, come può fare per recuperarla in vista, magari, di una futura cessione?

S.M.: «Se l’ha perduta, potrà essere richiesta all’artista, se vivente, ovvero ai discendenti o alla Fondazioni che certificano la provenienza. È necessario tenere a mente che la giurisprudenza ha recentemente stabilito che la formulazione dei giudizi sull’autenticità e sul conseguente valore di un’opera d’arte di un artista defunto costituisce espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero, e, pertanto, può essere effettuata da qualunque soggetto considerato esperto. È tuttavia in ogni caso riconosciuto il diritto degli eredi di rivendicare la paternità dell’opera d’arte, ove erroneamente attribuita ad altri, o, viceversa, di disconoscerne la provenienza».

Nicola Maggi
Nicola Maggi
Giornalista professionista e storico della critica d'arte, Nicola Maggi (n. 1975) è l'ideatore e fondatore di Collezione da Tiffany il primo blog italiano dedicato al mercato e al collezionismo d’arte contemporanea. In passato ha collaborato con varie testate di settore per le quali si è occupato di mercato dell'arte e di economia della cultura. Nel 2019 e 2020 ha collaborato al Report “Il mercato dell’arte e dei beni da collezione” di Deloitte Private. Autore di vari saggi su arte e critica in Italia tra Ottocento e Novecento, ha recentemente pubblicato la guida “Comprare arte” dedicata a chi vuole iniziare a collezionare.

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