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Obbligo nuove specifiche tecniche fattura elettronica da gennaio 2021

del

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 166579/2020, pubblicato lunedì 20 aprile, viene modificato il precedente provvedimento 28 febbraio 2020, n. 99922/2020 rendendo obbligatoria l’adozione delle specifiche tecniche delle fatture elettroniche riguardanti il “Tipo documento” e la “Natura” dell’operazione.

Tali nuove specifiche potranno essere utilizzate dal prossimo 1° ottobre 2020 ma diverranno obbligatorie solo a partire dal 1° gennaio 2021 quando il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema.

Il nuovo tracciato delle fatture elettroniche

 

L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 99922/2020 ha modificato il tracciato delle fatture elettroniche che vengono trasmesse tramite SDI.

L’utilizzo delle nuove codifiche sarà obbligatorio dal 1° gennaio 2021 (data a decorrere dalla quale il SdI non accetterà più fatture elettroniche emesse secondo le precedenti regole tecniche), ma già possibile, su base facoltativa, dal 4 maggio 2020.

 

La codifica delle operazioni non imponibili

Con il nuovo tracciato telematico le operazioni non imponibili dovranno essere codificate con maggior dettaglio ed in particolare:

Il codice N3.1 riguarderà le cessioni all’esportazione ex art. 8 comma 1 lett. a), b) e b-bis) del DPR 633/72, ragionevolmente includendo le cessioni all’esportazione “triangolari” e le estrazioni dal deposito IVA con trasporto o spedizione al di fuori dell’Ue (art. 50-bis comma 4 lett. g del DL 331/93).

Il codice N3.2 includerà le cessioni intracomunitarie (art. 41 commi 1 e 2 del DL 331/93), anche in questo caso comprendendo le “triangolari” e le estrazioni dal deposito IVA con trasporto in altro Stato Ue (art. 50-bis comma 4 lett. f del DL 331/93).

Il codice N3.3 è, invece, limitato alle sole cessioni nei confronti di operatori sammarinesi (art. 71 del DPR 633/72).

Nel codice N3.4 dovrebbero rientrare tutte le altre operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del plafond. Oltre alle operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione in “senso stretto” (art. 8-bis del DPR 633/72), dunque, anche i servizi internazionali (art. 9 comma 1 del DPR 633/72), le operazioni con la Città del Vaticano (art. 71 del DPR 633/72) e con organismi internazionali (art. 72 del DPR 633/72).

I suddetti codici serviranno ai soggetti che intendono conseguire lo status di esportatori abituali al fine di maturare il plafond per acquistare beni e servizi senza applicazione dell’IVA.

Si tratta di operazioni che, per lo più, intervengono con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato: in tali situazioni, la fattura elettronica via SdI è emessa su base facoltativa.

Nel caso delle esportazioni, inoltre, l’operazione è già documentata mediante bolletta doganale, il che esclude anche il c.d. “esterometro” (risposta a interpello n. 130/2019).

Con le nuove codifiche per le e-fatture, i fornitori di esportatori abituali emetteranno il documento in regime di non imponibilità, previa verifica dell’avvenuta ricezione della lettera d’intento, utilizzando la più specifica natura N3.5.

Il codice N3.6 includerà, invece, genericamente le operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond, tra cui ad esempio le cessioni a turisti extra-Ue (art. 38-quater del DPR 633/72), le cessioni di beni in regime di transito doganale (art. 7-bis del DPR 633/72) o le cessioni nei duty free shop (interrogazione parlamentare n. 5-09750).

Ancorchè l’obbligatorietà dell’utilizzo di tale tracciato decorrerà solo da gennaio 2021 vi consigliamo di prendere contatto con la vostra software house al fine di implementare con congruo anticipo il vostro sistema di fatturazione elettronica con il nuovo tracciato telematico.

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