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Arte in Trust: il “futuro” della vostra collezione d’arte

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Un imprenditore al timone dell’azienda di famiglia, un genitore desideroso di edificare solide basi per il futuro dei propri figli, così come un collezionista di opere d’arte, o l’artista stesso, manifestano, seppur con modalità ed in contesti eterogenei tra loro, esigenze e desideri analoghi concernenti il proprio patrimonio.

La protezione, la valorizzazione, la gestione programmata e professionale ed infine la trasmissione ai posteri dei propri beni, siano essi partecipazioni societarie, beni mobili ed immobili, collezioni ed opere d’arte o qualsivoglia posizione soggettiva, rappresentano un tema ed una necessità di primaria importanza per molti di noi.

A rispondere in maniera globale a questa esigenza interviene, più efficacemente di altri strumenti, il Trust.

Negozio giuridico programmatico di derivazione anglosassone, nato in un ordinamento di common law che sin dalla metà del 1600 riconosce la distinzione tra proprietà legale (legal estate) e proprietà equitativa (equitable estate), il Trust è lo strumento per mezzo del quale il Disponente, colui che si trova inizialmente in possesso del patrimonio da tutelare, valorizzare e tramandare, lo affida al Trustee, uno o più soggetti, individuati dal Disponente stesso, ed aventi le qualità professionali e personali per porre in essere il programma negoziale. Il Trustee è quindi quel soggetto che avrà il compito di gestire ed amministrare il patrimonio stesso in funzione di quanto enunciato dal Disponente in sede di redazione dell’Atto Istitutivo del Trust. Tutto ciò con il fine di tramandare detto patrimonio ed il reddito eventualmente prodotto ad uno o più Beneficiari, persone fisiche o giuridiche individuate dal Disponente, o per la realizzazione di uno scopo. Quale ulteriore garanzia di ottenere l’effettivo perseguimento delle volontà dettate dal Disponente, questi potrà optare per la nomina di un Guardiano, le cui funzioni saranno quelle di controllo e vigilanza sull’operato del Trustee nonché di intervento nel caso in cui questo ponga in essere condotte difformi da quanto prescritto nell’Atto Istitutivo.

Accanto al pregio di permettere al Disponente di programmare in totale autonomia le sorti del proprio patrimonio e dei propri beni, senza alcuna circoscrizione relativamente alla natura degli stessi, l’aspetto che più di ogni altro caratterizza l’istituto del Trust è la c.d. segregazione patrimoniale. I beni disposti all’interno del Fondo in Trust “fuoriescono” dal patrimonio personale del Disponente, divenendo pertanto estranei a qualsivoglia vicenda che dovesse interessare lo stesso, per confluire quale patrimonio segregato in capo al Trustee, vincolato da un’obbligazione di carattere fiduciario nella gestione ed amministrazione degli stessi nell’ottica di un’attribuzione finale ai Beneficiari piuttosto che  di uno scopo, anche filantropico o benefico.

Definita la connotazione dell’istituto risulterà ora agevole comprendere come il Trust possa rappresentare una soluzione ottimale per coloro che, collezionisti d’arte piuttosto che artisti stessi, siano desiderosi di tutelare, preservare, valorizzare e tramandare, nella loro unitarietà, le proprie collezioni ed opere.

A tal fine, sino ad oggi, si è registrata la consuetudine di costituire Fondazioni o Associazioni, istituti che se da un lato hanno dimostrato profili di funzionalità, dall’altro hanno necessariamente comportato una gestione più pubblica e distaccata dei patrimoni ivi conferiti.

Viceversa, la disposizione delle proprie collezioni ed opere all’interno del Fondo in Trust, permette al Disponente di programmare una gestione totalmente privatistica delle stesse, analiticamente e liberamente disciplinata all’interno dell’Atto Istitutivo e con la possibilità di tramandarle, al riparo da qualsivoglia ingerenza esterna, all’interno della propria discendenza legittima. Tutto ovviamente senza dover privare la collettività del privilegio di poter godere dei patrimoni artistici e culturali che il collezionista o l’artista Disponente voglia rendere pubblici per mezzo di mostre ed esposizioni.

La meritevolezza di tutela di un asset di investimento, quale la collezione o l’opera d’arte, tra i più performanti sotto il profilo del rapporto tra rischio e rendimento anche nel mercato contemporaneo, ha portato, nel corso del tempo, artisti e collezionisti di dimensioni più o meno grandi a ricorrere all’istituto del Trust quale strumento di segregazione e trasmissione dei propri patrimoni.

Pioniere in tal senso fu J. Paul Getty il quale, nel 1953 a Los Angeles, California, istituì il J. Paul Getty Trust che ad oggi rappresenta, a  livello mondiale, una delle più grandi istituzioni filantropiche e culturali dedicate alla visual art. In tempi più recenti merita inoltre di essere menzionata Nicoletta Fiorucci la quale, nel 2010 a Londra ha dato vita al Fiorucci Art Trust. Infine, a testimonianza della crescente diffusione dei Trust interni aventi ad oggetto la tutela, la valorizzazione e la trasmissione di patrimoni artistici anche di minori dimensioni vi è l’esperienza del collezionista Francesco Taurisano, il quale, nel 2018, ha disposto in Trust la propria collezione artistica, individuando quali beneficiari i propri discendenti in linea retta e contemporaneamente perseguendo lo scopo della salvaguardia del proprio patrimonio nonché della condivisione dello stesso mediante l’esposizione in gallerie e musei.

Merita infine un accenno agli aspetti fiscali dell’istituto, in particolare, nell’ottica dell’effetto segregativo e traslativo dei patrimoni ivi conferiti, con riferimento all’imposizione indiretta in materia di successioni e donazioni.

La legislazione tributaria italiana non prevede, ad oggi, alcuna specifica disposizione che regolamenti espressamente il trattamento applicabile, ai fini dell’imposizione indiretta sulle successioni e donazioni, al conferimento di beni all’interno del Fondo in Trust.

Nel corso degli anni la giurisprudenza, di merito e di legittimità, ha assunto orientamenti divergenti con riferimento al momento impositivo rilevante ai fini successori. In prima battuta questo è stato ravvisato all’atto di disposizione dei beni in trust, mediante il quale gli stessi fuoriuscivano dal patrimonio del Disponente per confluire, segregati, all’interno di quello del Trustee. Successivamente, a decorrere dal 2016, la giurisprudenza ha radicalmente mutato impostazione individuando, a nostro avviso più correttamente, il momento impositivo ai fini successori nel termine finale di Durata del Trust nel quale i beni facenti parte del Fondo in Trust verranno devoluti ai Beneficiari.

Ne discende, quale ulteriore e rilevante beneficio conseguibile dal collezionista che intenda istituire un Trust all’interno del quale disporre il proprio patrimonio artistico, la possibilità di affiancare ad un’esaustiva pianificazione giuridica dei propri asset, una pianificazione di carattere fiscale altrettanto efficace.

Così delineata una cornice unitaria all’interno della quale sono stati racchiusi i tratti salienti del Trust possiamo senza dubbio affermare che tale istituto rappresenti ad oggi la soluzione ottimale, sotto i profili giuridici e fiscali, per permettere al collezionista di opere d’arte o all’artista stesso di proteggere, valorizzare dal punto di vista artistico ed economico e trasmettere alle generazioni future il proprio patrimonio di opere, senza tuttavia trascurare la fondamentale funzione di utilità sociale che l’arte ha da sempre svolto e che continuerà a svolgere in futuro.

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