La Cassazione ridefinisce i confini del diritto morale d’autore
Con l’ordinanza n. 15821 del 22 maggio 2026, la Corte di Cassazione è intervenuta su una questione particolarmente rilevante e molto dibattuta nel diritto dell’arte: quale tutela spetta all’artista – o ai suoi eredi – quando un’opera viene falsamente attribuita alla sua mano?
La decisione affronta il tema del c.d. disconoscimento della paternità di un’opera e chiarisce un aspetto di grande rilievo, affermando che la facoltà di negare la paternità di un’opera falsamente attribuita a un determinato autore non rientra nel diritto morale d’autore disciplinato dalla Legge sul diritto d’autore (L. n. 633/1941, di seguito “Legge autore” o “LDA”), ma trova tutela nell’ambito dei diritti della personalità, quale espressione del diritto all’identità personale e artistica, tutelabile in via analogica attraverso l’azione a difesa del diritto al nome di cui agli artt. 7 e 8 del codice civile.
La vicenda trae origine dall’azione promossa dai congiunti di un artista deceduto, avanti al Tribunale di Milano, volta a ottenere l’accertamento della falsità di alcune opere attribuite all’autore e detenute da soggetti che ne rivendicavano la proprietà. Secondo gli attori, la circolazione di tali opere era idonea a compromettere l’immagine, la reputazione e l’eredità artistica dell’autore; per tale ragione invocavano la tutela prevista dagli artt. 20 e 23 LDA e, in via subordinata, degli artt. 7 e 8 c.c.. I convenuti contestavano, invece, l’ammissibilità stessa dell’azione, sostenendo che l’accertamento dell’autenticità di un’opera costituisse il mero accertamento di un fatto storico e che la disciplina autorale fosse inapplicabile, essendo l’azione di disconoscimento della paternità riservata all’autore.
Sia il Tribunale sia la Corte di Appello di Milano hanno accolto la domanda, dichiarando non autentiche le opere contestate sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. In particolare, i giudici milanesi hanno ritenuto che la tutela riconosciuta dagli artt. 20 e 23 LDA non si esaurisca nella sola facoltà di rivendicare la paternità delle opere autentiche, ma comprenda anche il potere di contrastare la circolazione di opere falsamente attribuite all’artista, al fine di preservarne la reputazione e l’identità creativa (Trib. Milano, sez. IA, sentenza del 7 giugno 2023, n. 4750; Corte d’Appello di Milano, Sezione II, sentenza del 3 giugno 2025, n. 1546). La Corte d’Appello ha inoltre evidenziato come tale tutela risponda non solo all’interesse degli eredi alla conservazione dell’eredità artistica del congiunto, ma anche a un interesse generale alla trasparenza e all’affidabilità del mercato dell’arte, contrastando la circolazione di opere falsamente attribuite ad artisti di riconosciuta fama.
I proprietari delle opere hanno quindi proposto ricorso per Cassazione, censurando il presupposto stesso delle decisioni di merito. A loro avviso, infatti, i giudici milanesi avrebbero erroneamente «ritenuto l’esistenza di un diritto, autonomamente apprezzabile, di disconoscere la paternità di un’opera d’arte e, conseguentemente, l’astratta ammissibilità di un’azione di mero accertamento negativo dell’autenticità della stessa».
La Corte di Cassazione ha colto l’occasione per chiarire la natura e i limiti della tutela invocata. In primo luogo, la Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: la tutela giurisdizionale civile è preordinata all’affermazione di diritti soggettivi e non al mero accertamento di fatti storici isolati. Di conseguenza, l’azione volta a verificare l’autenticità o meno di un’opera non è ammissibile se finalizzata esclusivamente a rimuovere uno stato d’incertezza commerciale. Essa può essere scrutinabile solo se posta come presupposto logico-giuridico necessario per la rivendicazione di una specifica posizione giuridica soggettiva (nella specie, il diritto della personalità).
Muovendo da tale premessa, la Suprema Corte aderisce all’orientamento dottrinale maggioritario e alle soluzioni accolte in altri ordinamenti europei, in particolare quello francese e tedesco, rilevando che il cd. diritto al disconoscimento non costituisce una facoltà “speculare” al diritto di rivendicare la paternità dell’opera. Nel caso del falso d’arte, infatti, l’autore non agisce per proteggere un’opera da lui creata, bensì per reagire all’indebita associazione del proprio nome a un manufatto estraneo alla sua produzione artistica. Come osserva la Corte, «la disciplina del diritto morale d’autore ha la finalità di proteggere la personalità dell’autore quale si manifesta nella sua opera» e ha una «funzione protettiva del legame ideale esistente tra l’opera ed il suo autore», mentre nel falso d’arte «ciò che si sfrutta non è un’opera altrui, ma la fama, la notorietà che un autore si è conquistato grazie alle sue ‘vere’ opere».
Da ciò deriva che la tutela non può essere ricondotta all’art. 20 LDA, ma deve essere individuata nell’ambito dei diritti della personalità. In particolare, In particolare, la Corte ravvisa un interesse meritevole di protezione nell’identità personale e artistica dell’autore, ritenendo applicabile in via analogica la disciplina dettata dagli artt. 7 e 8 c.c. in materia di tutela del nome. Significativamente, la Suprema Corte riconosce che tale azione può essere esercitata non soltanto dall’autore, ma anche da soggetti che, pur non essendo titolari del nome contestato, vantino un interesse fondato su ragioni familiari meritevoli di tutela. Nel caso di specie, i congiunti dell’artista avevano dedotto di essere da tempo impegnati nella protezione del nome e dell’immagine del congiunto, anche in considerazione delle frequenti contraffazioni delle sue opere.
Pur correggendo la qualificazione giuridica operata dai giudici di merito, la Cassazione conferma quindi l’esistenza di una tutela contro le false attribuzioni artistiche, individuandone però il fondamento non nel diritto morale d’autore, bensì nei diritti della personalità. La sentenza viene pertanto cassata con rinvio, enunciando il seguente principio di diritto: «La falsità dell’attribuzione di un’opera a un determinato autore, che non può essere oggetto di azione giurisdizionale ove sia funzionale alla verifica di un mero fatto storico, può essere posta a fondamento non già dell’azione volta a tutelare il diritto morale d’autore previsto dall’art. 20 l. aut., ma della diversa azione diretta alla protezione di un diritto della personalità dell’interessato riferito alla sua identità di artista, cui è applicabile, per analogia, la disciplina del diritto al nome; quest’ultima azione è esperibile anche da chi è portatore di un interesse basato su ragioni familiari degne di essere protette, secondo quanto previsto dall’art. 8 c.c.».




