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Il trattamento delle opere d’arte nella dichiarazione dei redditi 

del

Con l’arrivo del periodo estivo, per i collezionisti inizia il periodo dedicato alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi con la conseguente necessità di porsi alcune domande in merito alle operazioni intercorse nell’annualità precedente.

Come ampiamente trattato nel corso degli interventi precedenti, il trattamento fiscale relativo della cessione di opere d’arte è da sempre un tema delicato e negli ultimi mesi si sono inseriti diversi interventi sia da parte del legislatore che da parte della giurisprudenza finalizzati a rendere più chiari i contorni.

Preliminarmente, giova evidenziare come nell’ambito del commercio di opere d’arte, i recenti pronunciamenti della Corte di cassazione hanno suddiviso gli operatori in tre macrocategorie

  • mercanti di opere d’arte, ossia i soggetti che “professionalmente e abitualmente ne esercita il commercio anche in maniera non organizzata imprenditorialmente, col fine ultimo di trarre un profitto dall’incremento del valore delle medesime opere”;
  • speculatore occasionale, ossia chi “acquista occasionalmente opere d’arte per rivenderle allo scopo di conseguire un utile”;
  • mero collezionista, ossia la persona che acquista le opere per scopi culturali, con la finalità di incrementare la propria collezione e possedere l’opera, senza l’intento di rivenderla generando una plusvalenza, avendo interesse per l’aspetto estetico-culturale, “per il piacere che il possedere le opere genera, per l’interesse all’arte, per conoscere gli artisti, per vedere le mostre”.

Dal punto di vista fiscale vi sono delle differenti conseguenze a seconda della differente veste con la quale viene conclusa la cessione

L’obiettivo quindi del presente contributo è quello di fornire alcuni spunti di riflessione necessari per far sorgere eventuali obblighi di natura tributaria che possono venire a determinarsi a seguito delle operazioni attuate nel corso dell’anno precedente.

Gli obblighi ai fini delle imposte sui redditi 

Per quanto riguarda le operazioni realizzate dal mercante d’arte, vale a dire il soggetto che opera con modalità professionali ed abituali, si evidenzia come le stesse possono ricadere nella disciplina di redditi d’impresa ai sensi dell’articoli 55 ss. TUIR con conseguente necessità di procedere con la presentazione del modello Redditi e l’assoggettamento a tassazione dei proventi conseguiti dalla citata attività. 

Dal punto di vista IRAP, il tema si complica in quanto occorre verificare se il mercante svolge la sua attività mediante un’autonoma organizzazioneIn caso positivo, sarà quindi necessario assoggettare i redditi dell’attività anche ad imposizione ai fini IRAP. Laddove invece l’attività sia svolta in qualità di c.d. piccolo imprenditore, vi sarebbe quindi una possibile esclusione dall’applicazione del tributo in assenza di autonoma organizzazione.

Con riferimento invece allo speculatore occasionalele eventuali plusvalenze sulle opere d’arte possono costituire reddito ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. i), ossia quali proventi conseguiti una tantum in relazione ad attività occasionalmente svolte dal contribuente. 

Tuttavia, per ricadere nella suddetta fattispecie occorre che vi sia l’acquisto a titolo oneroso del bene oggetto dell’attività in quanto non è possibile realizzare plusvalenze imponibili a seguito dell’esercizio occasionale di impresa (art. 67, comma 1, lett. i) nel caso in cui l’opera è stata ricevuta in eredità o per donazione.

Da ultimo, il collezionista puro invece non sarà soggetto ad alcuna imposizione. Tale considerazione consente al collezionista di non essere inciso dalla tassazione in capo di successiva cessione delle opere d’arte e quindi non si è in presenza di particolari obblighi di natura tributaria.

Il monitoraggio fiscale per le opere detenute all’estero

Ulteriore adempimento per i collezionisti da tenere a mente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi riguarda il monitoraggio delle opere detenute all’estero

Nello specifico, laddove il collezionista sia possessore di opere d’arte all’estero occorre procedere con la compilazione dello specifico quadro RW all’interno della dichiarazione dei redditi indicando il costo d’acquisto, risultante dalla relativa documentazione probatoria, ovvero il valore di mercato delle opere all’inizio ed al termine di ciascun periodo d’imposta.

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Andrea Savino
Andrea Savino
Andrea Savino (n.1991) è un dottore commercialista e revisore legale di Torino specializzato in diritto e fiscalità internazionale. Membro della commissione economia della cultura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, già presidente della commissione cultura dell'Unione Nazionale Giovani Dottori commercialisti, nonché membro della Commissione Internazionalizzazione e Fiscalità Internazionale dell’UNGDCEC - Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti e ricercatore dell’Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE).

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