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Il monitoraggio fiscale delle opere d’arte detenute all’estero

del

Come anticipato nel precedente intervento in materia di obblighi dichiarativi per i collezionisti, occorre considerare quale ulteriore adempimento in sede di presentazione della dichiarazione, l’obbligo di monitoraggio delle opere detenute all’estero.

Nello specifico, laddove il collezionista sia possessore di opere d’arte all’estero occorre procedere con la compilazione dello specifico quadro RW all’interno della dichiarazione dei redditi indicando il costo acquisto,risultante dalla relativa documentazione probatoria, ovvero il valore di mercato delle opere all’inizio ed al termine di ciascun periodo d’imposta.

L’obiettivo del presente contributo è quello di fare chiarezza sul citato obbligo dichiarativo fornendo ai collezionisti uno strumento utile in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Preliminarmente, occorre evidenziare come le disposizioni sul monitoraggio fiscale sono contenute nel DL 28.6.90 n. 167 (conv. L. 4.8.90 n. 227) e consentono all’Amministrazione finanziaria di avere una compiuta conoscenza delle attività detenute all’estero dai contribuenti residenti in Italia e, dunque, di controllare il corretto assolvimento dei relativi debiti tributari in applicazione del principio della tassazione in capo ai residenti del reddito ovunque prodotto nel mondo.

Gli elementi necessari per assolvere all’obbligo normativo

Secondo la prassi dall’Agenzia delle Entrate, sono considerate attività estere di natura patrimoniale da indicare nel quadro RW tra gli altri i preziosi e le opere d’arte che si trovano (anche in custodia) fuori dal territorio dello Statononché i mobili e gli oggetti di antiquariato.

Tenuto conto che le opere d’arte possono essere oggetto di vari spostamenti fisici con l’esposizione in gallerie o musei di diversi paesi, risulta necessario evidenziare che l’obbligo di monitoraggio fiscale delle opere d’arte sussiste anche nel caso in cui siano detenute all’estero per frazioni d’anno.

Al contrario, nel caso in cui l’opera sia acquistata presso una galleria estera ma al contempo fosse sempre rimasta in Italia, non soggiacerebbe agli obblighi sul monitoraggio fiscale.

In aggiunta, si precisa come l’obbligo di monitoraggio riguarda sia i beni direttamente posseduti all’estero, ma anche quelli detenuti per il tramite di interposta persona: con riferimento alle opere d’arte potrebbe in particolare evidenziarsi la detenzione per il tramite di società fiduciarie estere.

Per quanto riguarda invece il valore da indicare all’interno della dichiarazione dei redditi, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 27.2.2002 n. 57 precisa come per gli oggetti d’antiquariato e opere d’arte non è necessaria alcuna certificazione del valore.

Tuttavia, la stessa circolare precisa come sia consigliabile che il valore delle predette attività sia comprovato da una perizia di stima soprattutto in caso di eventuali verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Si precisa inoltre come l’indicazione delle opere d’arte detenute all’estero non comporta il pagamento di imposte a differenza di quanto avviene per immobili (IVIE) e attività finanziarie estere (IVAFE).

Nel caso in cui gli importi fossero espressi in una valuta diversa dall’euro, occorre utilizzare i cambi medi mensili di inizio e di fine periodo (ovvero di inizio e di fine detenzione del bene, nel caso di possesso ovvero di localizzazione all’estero dell’opera per una sola frazione d’anno).

L’introduzione del quadro RW nel modello 730/2024

Il modello 730/2024 ha previsto al suo interno il nuovo quadro W che deve essere compilato dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero

L’introduzione del quadro W all’interno della modello 730 consente quindi alle persone fisiche di adempiere agli obblighi di monitoraggio mediante la presentazione di un unico modello dichiarativo senza dover presentare il modello Redditi per il solo quadro RW come avveniva sino al precedente periodo d’imposta.

Tuttavia, tenuto conto della delicatezza delle informazioni fornite e delle sanzioni in caso di violazioni in merito al monitoraggio fiscale (pari ad un valore compreso tra il 3% al 15% dell’importo non dichiarato) si consiglia sempre di affidarsi a professionisti qualificati per assolvere in modo corretto all’adempimento.

Andrea Savino
Andrea Savino
Andrea Savino (n.1991) è un dottore commercialista e revisore legale di Torino specializzato in diritto e fiscalità internazionale. Membro della commissione economia della cultura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, già presidente della commissione cultura dell'Unione Nazionale Giovani Dottori commercialisti, nonché membro della Commissione Internazionalizzazione e Fiscalità Internazionale dell’UNGDCEC - Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti e ricercatore dell’Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE).

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