La vendita di beni culturali e la prelazione dello Stato

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Quando un bene culturale vincolato passa di mano, tra il venditore e l’acquirente si inserisce sempre un terzo attore silenzioso ma dotato di poteri incisivi: lo Stato. Nel delicato equilibrio tra la libertà dei privati di disporre del proprio patrimonio e il dovere costituzionale di proteggere la ricchezza culturale del Paese, il diritto di prelazione artistica rappresenta infatti uno degli strumenti più potenti a disposizione del Ministero della Cultura. 

Basta infatti una compravendita per far scattare una finestra temporale in cui l’affare resta “congelato”, lasciando all’Amministrazione l’ultima parola sull’acquisto del bene allo stesso prezzo pattuito tra le parti. Ma fin dove può spingersi davvero la longa manus pubblica? Cosa accade quando un’opera non viene venduta per denaro, ma regalata, magari imponendo al beneficiario l’obbligo di restaurarla? 

Un breve approfondimento tra le pieghe del Codice dei beni culturali e i più recenti orientamenti della Cassazione per capire quando lo Stato può subentrare in un affare privato e quando, invece, deve fare un passo indietro di fronte allo spirito di liberalità.

Cos’è la prelazione artistica? 

Al centro del sistema di tutela e circolazione dei beni culturali si colloca, quale strumento di tutela dell’interesse pubblico, il diritto di prelazione dello Stato. Disciplinato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito, “Codice beni culturali”), l’istituto attribuisce al Ministero, o in via subordinata alla Regione o da altro ente pubblico territoriale interessato, la facoltà di acquisire beni culturali vincolati oggetto di atti a titolo oneroso, subentrando all’acquirente alle medesime condizioni economiche pattuite previste nell’atto dispositivo. Un potere incisivo, che tuttavia non si estende a qualsiasi trasferimento e che incontra un limite strutturale insormontabile: la necessità di un corrispettivo in denaro.

Il procedimento amministrativo delineato dall’art 59 e ss. del Codice beni culturali segue tempistiche rigorose. In presenza di un trasferimento a titolo oneroso di un bene culturale, come una compravendita o un conferimento di società, è necessario effettuare una denuncia alla Soprintendenza territorialmente competente entro il termine di 30 giorni dalla stipula dell’atto. A partire da questo momento, si apre una finestra temporale della durata di 60 giorni entro la quale l’amministrazione può esercitare la prelazione, notificando il relativo provvedimento  sia al venditore sia al compratore. Un termine che si estende a 180 giorni qualora la denuncia sia stata omessa, sia tardiva o incompleta; in questi casi, la decorrenza è fissata al momento in cui il Ministero riceve la denuncia tardiva o acquisisce comunque tutti gli elementi necessari. 

Ciò che si attiva è, a tutti gli effetti, un potere discrezionale ablativo: l’atto di trasferimento tra privati resta infatti “congelato” sotto condizione sospensiva durante il termine ordinario di 60 giorni, nel quale è altresì vietata la consegna del bene. Nelle more, il proprietario subisce una limitazione temporanea della piena disponibilità del bene, in attesa di sapere se lo Stato deciderà di esercitare la prelazione. Un’intrusione incisiva nella circolazione privata delle opere, ma costituzionalmente compatibile, la cui ratio risiede nel bilanciamento tra la libera iniziativa economica dei privati e il dovere inderogabile di tutela del patrimonio pubblico di beni di interesse culturale.

La vendita di beni culturali e la prelazione dello Stato

L’esclusione della donazione e il ruolo della donazione modale 

Come detto in precedenza, il presupposto fondamentale per l’esercizio della prelazione risiede nella natura onerosa dell’atto di disposizione realizzato dalle parti. Questo implica che, nel caso di atti a titolo gratuito, lo Stato non può esercitare il suo potere ablativo discrezionale; tali atti sono comunque soggetti alla comunicazione di cui all’art. 59 Codice beni culturali. Ciò che esclude l’intervento dell’Amministrazione, del resto, non è una mera etichetta formale, ma l’analisi della causa concreta del negozio.

Quando il trasferimento non risponde a una logica di scambio economico, bensì a un genuino spirito di liberalità volto a soddisfare interessi non patrimoniali, lo Stato deve farsi da parte. Pretendere di applicare la prelazione a una dinamica non improntata al profitto significherebbe alterare la volontà del disponente, imponendo una sostituzione coattiva laddove manca del tutto il presupposto genetico dell’affare (cfr. sul punto La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, n. 5, 1° settembre 2025, p. 1333; Commento alla normativa di Emanuela Andreola)  .

Un esempio è rappresentato dalla donazione, atto a titolo gratuito per eccellenza. Merita però particolare attenzione la donazione modale (art. 793 c.c.), ossia quella gravata da un onere a carico del beneficiario, che limita gli effetti dell’atto. Si pone quindi la questione se tale onere sia idoneo a snaturare la gratuità dell’atto. Si pensi al caso di un collezionista che decida di donare un’importante opera d’arte vincolate al proprio nipote per spirito di liberalità.

Nell’atto notarile, tuttavia, inserisce un onere, ossia l’obbligo per il donatario di sottoporre il dipinto ad un rigoroso intervento di restauro conservativo, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni: quell’obbligo di spesa e gestione, può essere considerato una controprestazione economica, tale da giustificare la prelazione statale? La risposta è negativa, purché si tratti di un autentico onere e non di una controprestazione cui è subordinata l’attribuzione del bene.

In tal senso si pone anche la giurisprudenza, la Corte di cassazioneha chiarito che “La donazione modale (art. 793 c.c.) non introduce elementi di corrispettività nella causa liberale del contratto; il modus non potendosi qualificare in termini di corrispettivo costituendo, piuttosto, una modalità del beneficio attribuito e, in senso proprio, una sua limitazione. Sotto il profilo strutturale, quindi, il modus integra un elemento accessorio della donazione che […] non snatura la causa unitaria (liberale) della donazione e non dà vita ad un negozio autonomo con causa propria ovvero ad un negozio complesso nel quale coesistono rapporti a titolo gratuito e a titolo oneroso” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 16/11/2020, n. 25907).

Considerazioni conclusive 

In conclusione, è possibile affermare che la donazione, anche se gravata da un onere (il c.d. modus ex art. 793 c.c.), non perde la sua natura di atto a titolo gratuito. Quell’onere, purché effettivamente tale, limita il beneficio attribuito al donatario senza tuttavia poter essere considerato come un “prezzo mascherato”.

Di conseguenza, anche la donazione modale resta esclusa dall’ambito di applicazione dell’istituto dalla prelazione artistica. Resta tuttavia fermo l’obbligo di denunciare il trasferimento alla Soprintendenza competente ai sensi dell’articolo 59 del Codice beni culturali, previsto anche per i trasferimenti a titolo gratuito.

Gli autori desiderano ringraziare Carola Fanti per il suo contributo nell’attività di ricerca e il supporto redazionale.

G. Cavagna e M.G. Contatore
G. Cavagna e M.G. Contatorehttp://www.bipartlaw.com.
Gli avvocati Gilberto Cavagna di Gualdana e Maria Giulia Contatore collaborano con BIPART, acronimo di “Beyond Intellectual Property and ART law”, studio legale specializzato nella valorizzazione e protezione dei diritti di proprietà intellettuale e dell’arte con sede a Milano. I professionisti di BIPART forniscono assistenza e consulenza a clienti nazionali e internazionali in materia di marchi e nomi di dominio, design, brevetti e segreto industriale, concorrenza sleale, diritto d’autore e software, diritto dell’arte e dei beni culturali, concorrenza, diritto della pubblicità, dei media e dello sport. Contatti: gilberto.cavagna@bipartlaw.com, mariagiulia.contatore@bipartlaw.com www.bipartlaw.com.

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