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Gli artisti e il Diritto di Seguito

del

Disciplinato dagli artt. 144 e ss. della Legge italiana sul Diritto d’Autore (l.d.a.), il diritto di seguito (DdS) rientra tra i diritti patrimoniali espressamente riconosciuti agli autori di opere d’arte e manoscritti.

Trattasi di un diritto al quale l’autore non può rinunciare e che non può essere trasferito a terzi, se non mortis causa agli eredi entro il sesto grado, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice Civile.

Alla pari di ogni altro diritto patrimoniale d’autore, il DdS ha una durata corrispondente al periodo di vita dell’autore e si protrae per ulteriori settant’anni dopo la sua morte.

Le sopra citate norme mirano a garantire agli autori di opere d’arte un futuro arricchimento derivante dall’incremento di valore e dalla circolazione delle proprie opere sul mercato.

Spetta, pertanto, agli autori il diritto di percepire un compenso percentuale sul prezzo di ogni vendita, avente per oggetto una propria opera, successiva alla prima cessione da essi direttamente effettuata. Si chiarisce che il termine cessione è da intendersi nella sua più ampia accezione, e tale da includere qualsiasi transazione avente per oggetto il trasferimento della proprietà dell’opera. Nulla, dunque, è dovuto a titolo di DdS nel caso in cui un artista venda una propria opera (un quadro, una scultura, una ceramica, ecc.) ad una galleria.

Al contrario dovrà essere corrisposto il DdS per le vendite – successive alla prima – ove intervenga, in veste di venditore, acquirente o intermediario, un professionista del mercato dell’arte (è il caso di un soggetto privato che intenda vendere un’opera di sua proprietà avvalendosi dell’intermediazione di una casa d’aste o di una galleria).

Eccezioni alla regola ricorrono nei casi in cui:

  • il prezzo di vendita dell’opera è inferiore, al netto di i.v.a., a € 3.000;
  • non siano ancora decorsi tre anni dall’acquisto dall’autore e la rivendita avvenga per un prezzo non superiore, al netto di i.v.a., a € 10.000.

Si ritiene opportuno precisare che vige la presunzione ex lege che la vendita in questione si intende effettuata successivamente ai tre anni dall’acquisto. Spetterà dunque al venditore, se necessario, dimostrare il contrario.

La quantificazione dell’importo del DdS avviene applicando delle percentuali stabilite dalla legge (art. 150 l.d.a.). Esse variano, sulla base di predeterminati scaglioni, in maniera inversamente proporzionale all’aumentare del prezzo di vendita. In ogni caso l’importo dovuto a titolo di DdS sulla vendita non può eccedere la somma di € 12.500.

Colui che è tenuto a sborsare il compenso a titolo di DdS è il venditore. L’obbligo di prelevare e trattenere dal prezzo di vendita la percentuale DdS da versare a SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) sussiste, invece, in capo al professionista del mercato dell’arte che ha preso parte alla vendita in qualità di venditore, acquirente o intermediario.

Questi è altresì tenuto a denunciare a SIAE l’intervenuta vendita e a versare le dovute somme entro novanta giorni dalla data della transazione. Il venditore e il professionista intervenuto nella vendita sono responsabili in solido per il mancato pagamento del DdS. Il mancato adempimento degli obblighi di denuncia e versamento sono sanzionati dalla legge con la sospensione dall’attività professionale o commerciale da sei mesi a un anno e l’erogazione di una sanzione amministrativa da € 1.034 a € 5.165.

SIAE effettua la riscossione del DdS per conto di tutti gli autori, anche se ad essa non associati, e opera per conto delle analoghe società di gestione dei diritti d’autore estere.

Il DdS spetta, infatti, agli autori cittadini italiani, cittadini UE, cittadini di Paesi extra UE (in attuazione di un principio di reciprocità nel riconoscimento di tale diritto) e a cittadini di Paesi extra UE abitualmente residenti in Italia (anche in mancanza di operatività del predetto principio di reciprocità).

La stessa SIAE procede alla ripartizione delle somme riscosse a titolo di DdS dando notizia agli aventi diritto della vendita e dell’ammontare dei corrispettivi ad essi spettanti.

SIAE si adopera, altresì, alla redazione di un pubblico elenco sul quale sono riportati i nomi di tutti gli autori che non è stato possibile reperire. In tal caso, le somme rimangono in giacenza per un periodo di cinque anni. Decorso tale lasso di tempo, in mancanza di rivendicazione da parte degli aventi diritto, i compensi saranno devoluti all’ENAP (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Pittori e Scultori, Musicisti Scrittori ed Autori Drammatici) con la conseguente definitiva perdita della possibilità di riscatto da parte dei soggetti legittimati (art. 154 l.d.a.).

La disciplina sul DdS riconosce, inoltre, a SIAE la possibilità di svolgere una vera e propria attività di accertamento nei confronti dei professionisti che operano sul mercato chiedendo loro di prendere visione della documentazione delle vendite effettuate nei tre anni precedenti la richiesta di esibizione.

Si precisa, infine, che le norme sul DdS sono applicabili anche alle opere anonime e pseudonime.

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