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La riproduzione di opere d’arte da parte delle aziende. Diversi profili e responsabilità da considerare (e spesso non considerati)

del

Negli ultimi anni sempre più aziende hanno utilizzato opere d’arte per promuovere propri prodotti o servizi.

Nel recente convegno tenuto a Milano il 21 marzo 2023 e dedicato a “Licensing e Arte 3.0”, Lincensing Italia, società di consulenza italiana specializzata nel settore appunto delle licenze, ha riportato numerosi (virtuosi) esempi di licensing di opere, per merchandising ma non solo, e illustrato le opportunità che un tale sfruttamento può rappresentare per le aziende, ma anche per gli enti che detengono i diritti e/o custodiscono tali opere, in primis per le royalties che tali utilizzi possono generare.

L’azienda che utilizza un’opera d’arte deve tuttavia premurarsi di accertare che non insistano diritti di terzi sul bene e, in particolare, di verificare se l’opera è tutelata come bene culturale, soggetto alla disciplina prevista dal d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod (di seguito, il “Codice Beni Culturali” o “CBC”) e/o come opere dell’ingegno, tutelata dalla legge n. 633 del 22 aprile 1941 e succ. mod. (di seguito, “Legge Autore” o “LDA”).

Il Codice Beni Culturali tutela, infatti, le opere che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, quale che sia la proprietà (pubblica o privata, sebbene a condizioni e con modalità diverse), che non siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settant’anni o, se presentano eccezionale interesse per la completezza e l’integrità del patrimonio culturale della Nazione, ad oltre cinquanta. Qualsiasi uso economico di tali beni richiede, di norma, il consenso (e l’eventuale pagamento del canone) dell’ente che custodisce il bene (cfr. in particolare art. 107 e ss. CBC).

La Legge Autore tutela invece le opere dell’ingegno che abbiano carattere creativo; i diritti sorgono a titolo originario solo in capo all’autore, senza bisogno di un atto di riconoscimento, e alla sua morte ne beneficiano gli eredi, secondo un ordine stabilito dalla legge stessa (ma con alcune eccezioni per specifiche opere e determinati diritti) sino allo scadere del settantesimo anno dalla morte dell’autore. Qualsiasi utilizzo per scopi di lucro è rimesso al consenso del titolare dei diritti (e, se del caso, al pagamento dell’importo pattuito) e l’eventuale mero possesso delle opere non comporta l’acquisizione di diritti di sfruttamento (ulteriori a quelli di poterla esporre, eventualmente anche prestandola a mostre e musei) (cfr. in particolare art. 12 e ss. LDA).

Non sempre le aziende si premurano tuttavia di acquisire il consenso per l’uso delle opere d’arte da parte dei titolari. Questo sembrerebbe essere stato il caso della riproduzione dell’“Uomo Vitruviano” di Leonardo da Vinci, custodito dalla Galleria dell’Accademia di Venezia, da parte della società di giochi da tavolo Ravensburger in un proprio puzzle [1], o come nel caso della riproduzione della “Nascita di Venere” di Sandro Botticelli, esposta alla Galleria degli Uffizi, da parte dello stilista francese Jean Paul Gaultier, sui propri capi di abbigliamento della capsule collection “Le Musée”[2]; comportamenti che hanno sollevato il legittimo disappunto dei relativi musei, che hanno dapprima diffidato gli utilizzatori e successivamente, non avendo ricevuto un riscontro, intrapreso azioni legali nei loro confronti proprio per l’utilizzo senza autorizzazione delle immagini dei beni custoditi.

Oltre che una violazione delle norme previste, a seconda del caso, dal Codice Beni Culturali e/o dalla Legge Autore, un uso non autorizzato di un’opera d’arte può costituire anche un’ipotesi di reato, e in particolare una violazione dell’art. 518-quaterdecies del codice penale che vieta la contraffazione, l’alterazione o la riproduzione, al fine di trarne un profitto (dolo specifico), di “un’opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico”,  a prescindere dal valore storico artistico e dall’inquadramento cronologico (e senza che si escluda dallo spettro della tutela un’opera d’arte per il solo fatto che l’autore sia ancora in vita o per il mancato decorso del termine di settant’anni dall’esecuzione di un’opera), norma volta alla tutela dell’interesse alla regolarità e all’onestà degli scambi nel mercato artistico e dell’antiquariato, in un’ottica di tutela anche del consumatore.

Tale norma rientra inoltre nel novero delle previsioni richiamate come reato presupposto per l’applicazione del decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e succ. mod. (di seguito, per brevità, anche solo “231”), che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel loro interesse o vantaggio da parte di soggetti operanti all’interno dell’ente stesso in posizione apicale e/o subordinata[3]. Più in particolare, i destinatari della disciplina sono le società di capitali e cooperative, le società di persone, le fondazioni, le associazioni (anche sprovviste di personalità giuridica), gli enti privati e pubblici economici, gli enti privati che esercitano un servizio pubblico, gli enti privi di personalità giuridica, i consorzi e i comitati; restando esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 1 co. 3 231).

La responsabilità dell’ente si fonda sulla cosiddetta colpa di organizzazione, che ricorrerà ogni qualvolta l’ente non dimostri di aver posto in essere una serie di comportamenti, tra i quali rileva in particolar modo la preventiva adozione e l’efficace attuazione di un modello organizzativo e gestionale idoneo a prevenire la commissione di reati corrispondenti a quello commesso. Nell’ottica del legislatore, infatti, la funzione del sistema dei modelli organizzativi e dei relativi controlli delineati dalla 231 è soprattutto preventiva, muovendo dal presupposto che unicamente regole di organizzazione interna, che risultino idonee e puntuali, possono arginare fenomeni di criminalità imprenditoriale. L’adozione di tali modelli e controlli rimane in ogni caso facoltativa, con la conseguenza che la loro assenza non comporta alcuna sanzione, pur esponendo l’ente al rischio che gli siano applicate le sanzioni previste in caso di accertata responsabilità.

L’esclusiva adozione di un modello (per quanto predisposto secondo le esigenze indicate dalla 231) non è però sufficiente se non viene accompagnata dalla sua efficace attuazione, che si concretizza da un lato in una verifica periodica e nell’eventuale modifica del modello stesso in caso di significative violazioni o di mutamenti nell’organizzazione o nell’attività e dall’altro in un sistema disciplinare adeguato a reprimere il mancato rispetto delle misure previste.

Al fine di escludere, o il più possibile limitare, il verificarsi di condotte sanzionabili è quindi di fondamentale importanza, per le aziende e per gli altri enti soggetti alla 231, adottare e rendere operativo un modello organizzativo adeguato, mantenendolo aggiornato, al fine di scongiurare il riconoscimento di una responsabilità dell’ente (in ogni caso un’adozione tardiva, successiva alla commissione del reato ma anteriore all’apertura del dibattimento di primo grado, sarà comunque utile per poter beneficiare di sanzioni ridotte).

Non prestare la dovuta attenzione espone le aziende al rischio di incorrere in responsabilità e sanzioni, oltre a danni di immagine a volte ancor più gravi, che vanificano ogni beneficio del ricorso all’uso dell’opera d’arte per la promozione dei loro prodotti e servizi.


[1] Per un approfondimento su questa vertenza e la relativa decisione si veda: G. Cavagna, Riproduzione beni culturali: sanzionato l’uso non autorizzato per un puzzle, in Quotidianopiù (https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/10379269/riproduzione-beni-culturali-sanzionato-luso-non-autorizzato-per-un-puzzle).

[2] Per un approfondimento su questa vertenza si veda: G. Cavagna, Gallerie degli Uffizi vs Jean Paul Gautier: la tutela dell’immagine dei beni culturali contro utilizzi non autorizzati, in Licensing Italia (https://www.licensingitalia.it/gallerie-degli-uffizi-vs-jean-paul-gautier-la-tutela-dellimmagine-dei-beni-culturali-contro-utilizzi-non-autorizzati/).

[3] Per un approfondimento su 231 e arte si veda: G. Cavagna e S. Kaufmann, 231 e arte: la responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi a danno delle opere d’arte, in Tendenze e Sviluppi di Diritto Industriale 1/2023 (https://tendenzesviluppi.it/articoli-rivista/209-231-e-arte-la-responsabilita-amministrativa-degli-enti-per-i-reati-commessi-a-danno-delle-opere-d-arte.html).

Gilberto Cavagna di Gualdana
Gilberto Cavagna di Gualdanahttps://www.bipartlaw.com/
Gilberto Cavagna di Gualdana è avvocato cassazionista specializzato in diritto della proprietà industriale e intellettuale, con particolare attenzione al diritto dell’arte e dei beni culturali.

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