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L’opera è mia e posso farne quel che voglio!” …ma è proprio così?

del

L’opera d’arte è per sua natura oggetto di interessi contrapposti che appartengono a soggetti differenti quali, per esempio, il suo autore e il suo proprietario.

Non è da escludere, dunque, il verificarsi di situazioni dove l’esercizio di un diritto da parte del proprietario di un’opera possa costituire violazione, anche inconsapevole, dei diritti d’autore esistenti in capo all’artista che l’ha realizzata.

Il solo acquisto di un’opera d’arte non legittima il proprietario a disporne a suo piacimento. Alcuni limiti al diritto di proprietà – diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo (art. 832 del Codice Civile, in seguito anche “c.c.”) – possono, infatti, derivare dall’esercizio dei diritti patrimoniali e morali dell’autore.

Anche se l’opera è stata venduta, i diritti relativi allo sfruttamento economico della stessa (art. 12 e ss della Legge italiana sul Diritto d’Autore, in seguito anche “l.d.a.”) spettano all’autore, a meno che non sia stato stipulato con l’acquirente un patto contrario. Dovendosi, infatti, escludere per legge che tali diritti vengano acquisiti automaticamente da parte di chi acquista la proprietà dell’opera, la loro trasmissione necessita di prova scritta (artt.  109 e 110 l.d.a.).

Per individuare in che modo e entro quali limiti il proprietario di un’opera sia legittimato al suo utilizzo, sarà, allora, opportuno prendere visione del contenuto dell’accordo che, per iscritto, ne ha regolamentato la compravendita.

Sebbene sia possibile fornire una rapida, e forse esaustiva, risposta al quesito scelto quale titolo del presente articolo in merito all’esercizio dei diritti patrimoniali d’autore, non è altrettanto agevole formulare una risposta completa, e assolutamente valida, in riferimento a peculiari situazioni riguardanti l’esercizio dei diritti morali d’autore (art. 20 e ss l.d.a.).

Questi ultimi sono, per loro natura, inalienabili, irrinunciabili e imprescrittibili. Questo significa che l’autore non può trasferire i suoi diritti morali a chi acquista l’opera e ogni diversa pattuizione è da intendersi nulla poiché contraria alla legge.

Come risolvere, dunque, un ipotetico contrasto tra l’esercizio del diritto di proprietà e l’esercizio del diritto morale dell’autore all’integrità dell’opera? In particolare, dal momento che l’art. 20 l.d.a. riconosce all’autore la facoltà di «opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione», ci si chiede: è ravvisabile una responsabilità in capo al proprietario dell’opera che, nell’esercizio del proprio diritto di godere e disporre del suo bene in modo pieno ed esclusivo, decida di distruggerla?

La dottrina prevalente e le rarissime pronunce giurisprudenziali sul punto hanno ammesso la prevalenza del diritto di proprietà sul diritto morale dell’autore, ritenendo che la distruzione dell’opera non potesse configurare una violazione del diritto dell’autore alla sua integrità (Cass., 31 luglio 1951, n. 2273; App. Bologna 13 marzo 1997).

Tale orientamento trovava la sua giustificazione nell’interpretazione dell’originaria formulazione dell’art. 20 l.d.a. (antecedente alla modifica del 1979 e corrispondente al dettato dell’art. 2577 c.c.) che non conteneva le parole «ed a ogni atto a danno» e non permetteva, dunque, di ricavare dalla norma anche un divieto alla distruzione dell’opera.

Per di più, è stato considerato che l’atto distruttivo, diversamente da ogni altro atto di deformazione, mutilazione o modificazione dell’opera, comportando il totale annientamento dell’espressione artistica dell’autore, non contribuirebbe, di per sé, a lederne l’onore e la reputazione, in quanto non idoneo a trasmettere al pubblico un’immagine distorta della sua personalità.

Tale remoto orientamento, qui in sintesi riportato, si presta chiaramente a critiche di varia natura. Diverse sono anche le riflessioni, non esclusivamente giuridiche, che possono essere formulate in considerazione di ipotesi riguardanti sia la distruzione dell’unica opera realizzata da un’artista, sia la distruzione di opere facenti parte di una più ricca produzione creativa.

È bene, infine, tener presente come la distruzione dell’opera possa avere delle dirette ripercussioni anche sull’esercizio dei diritti patrimoniali strettamente collegati alla sua circolazione (per esempio il diritto di seguito) o di altri diritti che l’autore, pur avendola venduta, ha magari inteso riservarsi.

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