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Investimenti in arte: tra mecenatismo e sponsorizzazioni

del

Nell’ultimo decennio anche in Italia si registra una significativa crescita dell’interesse privato nei confronti dell’investimento in arte. Un interesse manifestato da diverse tipologie di soggetti (tanto singoli individui quanto imprese) i quali, tuttavia, non sempre agiscono in forza di una motivazione puramente filantropica, ma spesso in vista (anche) di vantaggi e rendimenti individuali, che il finanziamento in arte può assicurargli. In questa prospettiva assumono rilievo i concetti giuridici di mecenatismo e sponsorizzazione culturale.

Partendo dalla tavola rotonda Arte e cinema: un’opportunità di investimento organizzata da LTA Studio lo scorso 14 marzo, l’obiettivo di questo articolo non è solo quello di capire bene le peculiarità e i criteri distintivi di questi due strumenti, ma anche di evidenziare il ruolo (fortemente) “integrativo” e complementare svolto dai mecenati e dagli sponsor rispetto alla finanza pubblica destinata al nostro patrimonio artistico e l’importanza di agevolare (tramite interventi legislativi, anche di natura fiscale) tali forme di sostegno. E non manca anche uno sguardo al futuro dell’Art Bonus, grazie al contributo del Prof. Lorenzo Casini, Consigliere Giuridico del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

 

Tra mecenatismo e sponsorizzazioni culturali…

 

Il mecenatismo culturale consiste nell’elargizione, ad opera di benefattori privati (detti, appunto, mecenati), di erogazioni liberali in denaro a favore e a sostegno della cultura senza la previsione di obblighi di controprestazione in capo al beneficiario e riconoscimenti di natura economica. Tuttavia, come previsto dal Decreto Ministeriale del 3 ottobre 2002 – attuativo dell’art. 38 della L. 342/2000 (recante la disciplina delle agevolazioni fiscali in favore delle erogazioni liberali) -, è ammesso in favore del mecenate una forma di riconoscimento morale, consistente in un pubblico ringraziamento da parte del destinatario. Ad esempio citando il nominativo o la ragione sociale del donatore sul sito internet dell’istituzione beneficiaria o con l’apposizione, accanto all’opera, di una targa che ricordi il generoso contributo.

Giuridicamente, le elargizioni liberali in questione sono inquadrabili come “donazione modali” o, comunque, atti di liberalità, in cui l’attribuzione patrimoniale è fatta in conformità a specifici usi ed è gravata da un onere a carico del beneficiario quale elemento accidentale dell’atto gratuito. Ai sensi dell’art. 120 del Codice dei Beni Culturali si definisce, invece, sponsorizzazione culturaleogni forma di contributo in beni o servizi” erogato da soggetti privati (anche detti sponsor) per la progettazione o l’attuazione di iniziative del Ministero, delle Regioni, e degli altri Enti pubblici territoriali ovvero di soggetti privati” (anche sponsee) volte alla tutela o alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dei medesimi soggetti eroganti.

La Fontana di Trevi durante il restauro finanziato da Fendi
La Fontana di Trevi durante il restauro finanziato da Fendi

Dalla norma in esame emerge l’ammissibilità, (anche) in ambito culturale, sia delle c.d. sponsorizzazioni pure, nelle quali il soggetto erogante assume un’obbligazione pecuniaria, impegnandosi a finanziare il progetto previsto dall’amministrazione per la tutela e la valorizzazione di un bene artistico, sia le c.d. sponsorizzazioni tecniche, in forza delle quali il contributo dello sponsor può consistere tanto in una fornitura di beni e di servizi, tanto in una di “dare”, impegnandosi a realizzare a proprie spese e cura il progetto stesso.

Nel 2016, con il nuovo Codice dei contratti pubblici, è stata semplificata in modo significativo la procedura prevista per l’acquisizione di sponsor per gli interventi di tutela e valorizzazione in ambito culturale: non è più necessario indire una procedura di gara competitiva, essendo, infatti, sufficiente che l’amministrazione pubblichi sul proprio sito istituzionale l’avviso di avvenuto ricevimento, da parte di un’impresa privata, di una proposta di sponsorizzazione (dotata dei requisiti di ammissibilità e convenienza) per almeno trenta giorni, decorsi i quali, senza che siano intervenute ulteriori offerte, l’Amministrazione può procedere alla stipula del contratto di sponsorizzazione con l’impresa proponente. Solo nel caso in cui, durante detto termine, pervengano rituali offerte migliorative, l’amministrazione è tenuta a effettuare un confronto “concorrenziale” tra le stesse.

Tralasciando, in tale sede, gli aspetti strettamente “tecnici e procedurali” della sponsorizzazione si evidenzia che, da un punto di vista privatistico, si tratta di un contratto atipico e consensuale, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive (ossia con impegni a carico di entrambe le parti) attraverso il quale lo sponsor, a fronte del proprio apporto, ottiene, quale corrispettivo, l’associazione tra il proprio nome, prodotto o attività e il bene o l’iniziativa culturale (per esempio, il restauro di importanti monumenti) oggetto del contratto, garantendosi, in tal modo, significativi benefici (economici) in termini di immagine e di pubblicità.

 

… e relative agevolazioni fiscali

 

Entrambi gli strumenti appena descritti costituiscono – almeno astrattamente – modelli operativi idonei a integrare (e/o a sostituire) i finanziamenti pubblici in arte, realizzando efficaci rapporti di collaborazione e di dialogo tra il mondo pubblico – istituzionale e quello privato, al fine di promuovere la conoscenza del nostro patrimonio artistico e assicurarne l’utilizzazione e la fruizione pubblica. Pertanto, con l’obiettivo di “stimolare” le forme private di finanziamento nell’arte, sopperendo così alla “limitatezza” delle risorse finanziarie a disposizione delle amministrazioni, l’ordinamento italiano ha previsto un sistema di agevolazioni fiscali.

Più in particolare, per incoraggiare e incrementare il fenomeno del mecenatismo, a partire dal 2014 il governo ha introdotto per i soggetti che, ad alcune condizioni, effettuano elargizioni liberali a favore della cultura e dello spettacolo, un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate; si tratta del c.d. “Art Bonus”, la misura introdotta in via provvisoria con decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83 (convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014 n. 106) e resa permanente con la legge di stabilità 2016. Possono beneficiare di tale misura tutti i soggetti, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica, purché l’erogazione liberale sia effettuata in denaro, tramite sistemi di pagamento “tracciabili”.

I risultati di 2 anni e mezzo di Art Bonus. Fonte: MiBACT
I risultati di 2 anni e mezzo di Art Bonus. Fonte: MiBACT

In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali, sono, tuttavia, previsti diversi limiti massimi di spettanza del credito d’imposta nonché modalità di fruizione differenziate: alle persone fisiche ed agli enti che non svolgono attività commerciale, il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 15% del reddito imponibile, mentre ai titolari di reddito d’impresa – intesi come redditi che derivano dall’esercizio di imprese commerciali sia in forma individuale che collettiva – il credito d’imposta spetta nel limite del 5% dei ricavi. Sotto il profilo “oggettivo”,  affinché il mecenate possa usufruire dell’agevolazione occorre che la propria erogazione sia volta a sostenere uno dei seguenti tipi di intervento:

  1. manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, anche qualora la gestione/valorizzazione del bene sia stata affidata e contrattualizzata a concessionari o affidatari privati;
  2. sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura (come definiti dall’art. 101 del Codice dei beni culturali, vale a dire musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali) di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione (questi ultimi non originariamente previsti ma introdotti con un emendamento alla legge di stabilità 2015);
  3. realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (ad es., i teatri comunali).

Si precisa che, se l’erogazione liberale è destinata ai soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici, l’Art bonus si applica solo se l’erogazione venga effettuata per interventi di manutenzione, protezione e restauro di un bene pubblico, dovendosi intendere con tale ultima locuzione le cose mobili e immobili di interesse culturale, secondo la definizione dell’articolo 10 del Codice dei beni culturali, appartenenti (solo) ad un soggetto pubblico.

Si tratta, quindi, di un ambito di applicazione più ristretto rispetto a quello contemplato dall’articolo 10, comma 1, del Codice dei beni culturali, con la conseguenza che restano escluse dalla sfera di applicabilità dell’Art Bonus le elargizioni effettuate in favore di un bene culturale appartenente a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (anche se è stata introdotta una deroga per i beni nei luoghi colpiti dai recenti terremoti); in tali ipotesi, se del caso, restano, infatti, applicabili le disposizioni già previste dal TUIR (che riconosce una detrazione del 19 per cento alle persone fisiche e una deduzione dalla base imponibile alle persone giuridiche).

Tuttavia, nell’ottica di favorire il sostegno all’azione pubblica, sono all’esame del Governo una serie di misure estensive dell’Art Bonus, anche per avvicinare maggiormente l’applicazione di tale beneficio a quanto avviene, per esempio, in Francia o, comunque, in altri Paesi. Ed infatti, secondo quanto dichiarato a Collezione da Tiffany dal Professor Lorenzo Casini, consigliere giuridico del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, «non è escluso che, in futuro, l’Art Bonus possa essere esteso anche a tutti i teatri, come previsto dalla legge sullo spettacolo dal vivo attualmente in Parlamento, ed essere applicato, in via generale, anche a beni culturali privati, ma ci vorrà tempo e, ovviamente, saranno necessarie ulteriori risorse. Ogni estensione dell’Art Bonus, infatti, determina oneri per lo Stato in termini di minore gettito. Ma è anche vero che più aumenta l’uso dell’Art Bonus, più s’innestano dinamiche virtuose e, comunque, redditizie per il Paese: basti pensare all’esecuzione di lavori di restauro».

Professor Lorenzo Casini, consigliere giuridico del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
Professor Lorenzo Casini, consigliere giuridico del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

Al momento, secondo il Professor Casini del MiBACT, «Il giudizio sull’Art Bonus è (comunque) necessariamente ottimo», in quanto «dopo decenni, l’Italia ha finalmente una agevolazione fiscale comparabile a quella di altri Paesi. La risposta dei donatori è stata molto buona, con oltre 5000 donatori e oltre 170 milioni raccolti in appena due anni e mezzo. E questi numeri crescono costantemente. Soprattutto, l’Italia ha compreso che le politiche di agevolazione fiscale debbano essere integrate con le politiche culturali».

Un’ultima considerazione spetta al c.d. “mecenatismo di competenza”, che consiste nella messa a disposizione da parte di un’azienda di propri dipendenti durante l’orario di lavoro in favore di un’organizzazione culturale senza scopo di lucro; tale pratica di sostegno, assai diffusa all’estero, al momento non rientra nell’Art Bonus. Infatti, spiega il Professor Casini del MiBACT: «Ci vorrà tempo prima che tali ipotesi possano venire incluse nell’Art Bonus che, al momento, è riferito solo a donazioni in denaro. D’altra parte, l’erogazione in denaro è quella più sicura in termini fiscali ed è comprensibile che l’Agenzia delle entrate veda con diffidenza donazioni di altro tipo – come ad esempio la realizzazione diretta di un restauro – posto che anche queste donazioni dovrebbero comunque essere convertite in un ammontare da poter poi usare come credito d’imposta».

Passando, infine, al trattamento fiscale delle sponsorizzazioni culturali, in mancanza di una normativa specifica o quantomeno certa e non equivoca, molti sono, allo stato, gli aspetti controversi in merito al criterio di applicazione delle previsioni contenute nell’art. 108, comma 2, del TUIR e dei benefici ivi concessi, essendo in discussione la natura delle spese della sponsorizzazione (se di pubblicità e propaganda o di rappresentanza). Senza voler entrare nel merito della questione e del dibattito che da tempo si è venuto a creare, si ricorda che il Ministero dei beni culturali, con il d.m. 19 dicembre 2012, aderendo all’impostazione adottata dall’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 34/E 13 luglio 2009), si è espresso a favore dell’inquadramento delle spese di sponsorizzazione dei beni culturali tra quelle di pubblicità; ciò in ragione del carattere oneroso del contratto in esame e, in particolare, dell’obbligo giuridico “promozionale e propagandistico” che grava sullo sponsee a favore dello sponsor, con la conseguente integrale deducibilità delle spese (fermo restando l’assoggettamento all’IVA del 22%). C’è ancora da fare, ma va riconosciuto che – finalmente – parte è stata fatta.

Si ringrazia per la disponibilità e la collaborazione il professor Lorenzo Casini, consigliere giuridico del Ministro Dario Franceschini.

Gilberto Cavagna di Gualdana
Gilberto Cavagna di Gualdanahttps://www.bipartlaw.com/
Gilberto Cavagna di Gualdana è avvocato cassazionista specializzato in diritto della proprietà industriale e intellettuale, con particolare attenzione al diritto dell’arte e dei beni culturali.

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