Alcuni diritti (d’autore) sono per sempre

del

Ovvero la diversa durata dei diritti morali e patrimoniali; e la loro possibilità di cessione a terzi

Il diritto d’autore è lo strumento con cui le opere creative vengono tutelate e valorizzate. Esso nasce automaticamente con la creazione dell’opera. Più in particolare, la legge sul diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633, di seguito “Legge autore” o “LDA”) comprende due categorie di diritti: i diritti patrimoniali e i diritti morali.

I diritti patrimoniali sono i diritti esclusivi dell’autore di utilizzare economicamente la propria opera in ogni forma e modo, nonché di autorizzarne l’utilizzazione da parte di terzi – attraverso, ad esempio, la riproduzione, l’esecuzione, la rappresentazione, la comunicazione al pubblico o altre forme di sfruttamento – e di percepirne i relativi compensi.

I diritti morali sono i diritti che la legge riconosce all’autore a tutela della sua personalità e della sua reputazione, e si articolano in una pluralità di prerogative, tra le principali rientrano: il diritto di decidere se e quando pubblicare l’opera, di rivendicarne la paternità (art. 20 LDA) e di far apparire il proprio nome sull’opera, decidendo anche di pubblicarla in forma anonima o sotto uno pseudonimo; il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione (art. 20 LDA); il diritto di rivelarsi autore di un’opera anonima (art. 21 LDA); il diritto di inedito (art. 24 LDA); il diritto di ritirarla dal commercio.

La tutela riconosciuta dall’ordinamento non viene meno con la morte dell’autore

L’ordinamento prevede che, dopo la morte dell’autore, i diritti patrimoniali continuino a produrre effetti in capo ai suoi aventi causa per un periodo determinato, mentre alcune fondamentali prerogative di carattere morale (i diritti morali) possono essere fatte valere, senza limiti di tempo, dai soggetti individuati dalla legge.

La distinzione non è meramente classificatoria, ma produce conseguenze decisive sul piano delle vicende circolatorie e successorie del diritto: i diritti patrimoniali sono liberamente trasferibili e trasmissibili, mentre i diritti morali presentano caratteri di inalienabilità e di perpetuità.

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I diritti patrimoniali: durata e trasmissione agli eredi

I diritti patrimoniali d’autore non si estinguono con la morte dell’autore, ma continuano ad essere protetti per un significativo periodo successivo. L’art. 25 LDA stabilisce infatti che tali diritti durano per tutta la vita dell’autore; il termine originario di cinquant’anni dalla morte è stato poi elevato a settant’anni per effetto della L. 6 febbraio 1996, n. 52, che ha adeguato la normativa italiana alle direttive comunitarie in materia di armonizzazione della durata di protezione. La ratio di questa estensione temporale è riconducibile, da un lato, all’esigenza di assicurare una protezione economica dell’opera anche a beneficio degli aventi causa dell’autore e, dall’altro, alla necessità di uniformare la durata della tutela nell’ambito del mercato europeo. Trascorso tale periodo, i diritti patrimoniali si estinguono e, salvo che sussistano altri diritti o forme di tutela, l’opera entra nel pubblico dominio e può essere liberamente utilizzata sotto il profilo dello sfruttamento economico.

A differenza dei diritti morali, oltre ad avere un limite temporale, i diritti patrimoniali sono disponibili e possono quindi essere trasferiti, concessi in licenza o, nei limiti consentiti dall’ordinamento, oggetto di rinuncia.

La trasmissione mortis causa dei diritti patrimoniali segue le norme ordinarie del codice civile in materia di successione, ferme le disposizioni speciali contenute nella Legge autore.

In caso di pluralità di eredi, l’art. 115 LDA introduce una disciplina specifica per la comunione del diritto, stabilendo che “Dopo la morte dell’autore, il diritto di utilizzazione dell’opera, quando l’autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che l’autorità giudiziaria, sopra istanza di uno o più coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si effettui senza indugio”. Decorso il triennio, gli eredi possono stabilire di comune accordo la prosecuzione della comunione per una durata ulteriore, nel rispetto dei limiti codicistici. La norma risponde all’esigenza di evitare che la frammentazione immediata dei diritti tra più coeredi pregiudichi la possibilità di sfruttamento unitario e razionale dell’opera.

La circolazione dei diritti patrimoniali, naturalmente, non avviene soltanto mortis causa: l’autore può disporne anche durante la propria vita mediante atti di trasferimento o concessione dei relativi diritti di utilizzazione. Tuttavia, ai sensi dell’art. 110 LDA, la trasmissione di tali diritti deve essere provata per iscritto (ad probationem). La prova documentale assume quindi particolare importanza anche ai fini della ricostruzione della catena dei titoli: chi afferma di avere acquistato i diritti dall’autore o da un successivo avente causa deve essere in grado, in caso di contestazione, di dimostrarne il valido trasferimento.

I diritti patrimoniali sono tra loro indipendenti, sono quindi esercitabili separatamente o congiuntamente. La cessione di uno o più diritti di utilizzazione non comporta, pertanto, salvo diversa previsione, il trasferimento degli altri diritti che spettano all’autore.

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I diritti morali: inalienabilità e tutela dopo la morte dell’autore

I diritti morali d’autore sono diritti strettamente legati alla personalità dell’autore e, ai sensi dell’art. 22 LDA sono inalienabili (principio che li differenzia strutturalmente dai diritti patrimoniali); l’autore non può cedere il proprio diritto morale, né rinunciarvi, anche laddove abbia trasferito integralmente i diritti di sfruttamento economico dell’opera.

La peculiarità più significativa emerge, tuttavia, dopo la morte dell’autore. Mentre i diritti patrimoniali sono destinati a estinguersi una volta trascorso il periodo di protezione previsto dalla legge, la tutela delle prerogative morali fondamentali contemplate dall’art. 20 LDA può essere esercitata senza limite di tempo.

L’art. 23 LDA dispone infatti che: “Dopo la morte dell’autore il diritto previsto nell’art. 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti”.

La norma introduce quindi una legittimazione perpetua, trasmessa attraverso le generazioni secondo un ordine che ricalca – pur non sovrapponendosi perfettamente – le categorie successorie del codice civile. La tutela non è soggetta ad alcun termine di decadenza o prescrizione, il diritto alla paternità dell’opera e il diritto all’integrità sopravvivono indefinitamente, a presidio di quell’identità creativa che non può essere cancellata dal tempo.

L’art. 23, comma 2, LDA prevede altresì che “l’azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal Ministro per la cultura popolare, sentita l’Associazione sindacale competente”, configurando una forma di tutela pubblicistica dell’opera intesa come patrimonio culturale collettivo.

Il diritto morale d’autore proietta nell’ordinamento una tutela analoga a quella dei diritti della personalità: perpetua, imprescrittibile e sottratta alle logiche patrimoniali; la sua trasmissione agli stretti congiunti non è una vera e propria successione in un diritto soggettivo, quanto piuttosto il riconoscimento di una legittimazione straordinaria a tutelare, nell’interesse collettivo e in quello del defunto, l’integrità di un’opera che continua a portarne il nome e a incarnarne la personalità creativa.

Perché ci sono diritti che sono per sempre; ed è bene, per il collezionista, saperlo.

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