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Quando la fotografia è considerata oggetto d’arte

del

Il presente contributo vuole analizzare le risultanze di una sentenza della Corte di giustizia Europea (Causa C-145/18 Regards Photographiques Sarl) relativa alle condizioni in cui una foto può considerarsi “artistica” e quindi beneficiare dell’aliquota IVA ridotta al 10% (sempre che non aumenti l’Iva nel 2020…) in luogo dell’aliquota ordinaria al 22% applicabile a tutte le fotografie non considerabili oggetti d’arte.

Ricordando quanto già illustrato in un contributo precedente pubblicato su Collezione da Tiffany, una fotografia è considerabile come bene artistico (ai fini IVA) solo se rispetta le condizioni stabilite dalla Direttiva Europea 2006/112/CE.

Tale direttiva prevedere che per beneficiare dell’aliquota iva ridotta l’opera (in questo caso fotografica) debba essere eseguita dall’autore, firmata, numerata e stampata in una tiratura limitata.

Non è tuttavia ammissibile che l’agevolazione sia invece subordinata a criteri e valutazioni soggettive da parte dell’Amministrazione Finanziaria (es. una foto di un bel paesaggio montano non è foto artistica, una foto sovraesposta e con invesioni cromatiche lo è… servono elementi oggettivi di cui sopra).

Nello specifico la sentenza verteva sulla possibilità di considerare “oggetti d’arte” dei ritratti e fotografie di matrimoni realizzati e commercializzati da una società di diritto francese. In questo caso quindi i giudici comunitari hanno dovuto fare riferimento alla normativa fiscale applicata su questo tema dallo stato francese (la noma francese prevede oltre ai requisiti espressi sopra anche il particolare requisito che la foto esprima un evidente intento creativo da parte dell’autore.

Si tratta in questo caso non di una semplice memorizzazione su un supporto fisico/digitale di un evento, ricorrenza o ricordo ma deve esprimere un interesse per ogni tipo di pubblico (es. lle foto del mio matrimonio potrebbero indurre emozioni in mia madre ma credo che se le facessi vedere al primo passante non susciterebbero in lui alcun tipo di sentimento, interesse o ammirazione).

Per dimostrare questo interesse pubblico e diffuso l’artista dovrebbe poter dimostrare che le proprie opere fotografiche siano state esposte presso musei, manifestazioni culturali, pubblicazioni su riviste del settore ecc.

C’è sicuramente da segnalare che la Sentenza esprime in modo esplicito e chiaro che non intende determinare il significato della nozione di oggetto d’arte, ma vuole tuttavia fornirne una interpretazione nell’ambito della Direttiva IVA.

La sentenza quindi definisce quelle che sono le precise caratterisiche che un bene artisitco deve possedere per essere considerato “oggetto d’arte” e quindi poter beneficiare dell’agevolazione ai fini iva.

Perché il suo bene sia considerato bene artistico infatti l’artista dovrà:

  • eseguire la fotografia;
  • provvedere alla tiratura della stessa (direttamente o indirettamente ma sempre sotto il suo controllo);
  • Numerare le copie entro il numero di trenta esemplari;
  • Firmare ciascun esemplare

Se la fotografia rientra in questi parametri è considerabile, secondo l’interpretazione qualificata della Corte di Giustizia Europea, un bene artistico a prescindere quindi da qualsivoglia valutazione di carattere puramente soggettivo.

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