Il DL 19.05.2020 n. 34, c.d. Decreto Rilancio, prevede un credito di imposta parametrato ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo riconosciuto per esercenti attività d’impresa, arte o professione.
CONDIZIONI
Il contributo spetta a condizione che:
- I ricavi/compensi 2019 siano inferiori a 5 milioni di euro (tale parametro non è richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche);
- I locatari/affittuari/inquilini abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nei mesi di marzo, aprile, maggio 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019;
- Il canone di locazione sia stato
MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è commisurato all’importo dei canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) ed è pari al:
– 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agri- cola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
- 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non
Esempio:
- Fatturato aprile 2020 < 50% del fatturato aprile 2019 à OK Credito d’imposta per aprile 2020;
- Affitto pagato nel mese di aprile 2020 Euro 1.000 à 60% di 1.000 à 600 € ammontare del credito d’imposta
UTILIZZO DEL CREDITO
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa può essere ceduto. La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi.
Nell’ipotesi in cui il credito d’imposta sia oggetto di cessione al locatore o concedente il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, nei confronti dell’amministrazione finanziaria. In altri termini, in questa particolare ipotesi è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento, fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della differenza dovuta rispetto all’importo della cessione pattuita.
Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d’imposta saranno definite nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate previsto per le altre misure emanate per fronteggiare l’emergenza da COVID-19.
COMPENSAZIONE DEL CREDITO
Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24) successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. La compensazione avviene utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e indicando il codice tributo “6920”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.