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Oggetti di design: collezioni a regola d’arte 

del

Parte 1

Il collezionismo di oggetti di design sta suscitando un interesse crescente tra gli appassionati, segnando una svolta significativa nel mercato dell’arte. 

Oggetti un tempo considerati semplici elementi di arredamento o utensili domestici, utili per quanto belli, sono oggi divenuti pezzi da collezione, vere e proprie opere d’arte ricercate e ambitissime da chi cerca di acquisire pezzi iconici e rari, che riflettono estetica, funzionalità e innovazione.

Le creazioni di designer di fama internazionale sono sempre più considerate anche beni di valore e investimenti che possono incrementare il loro prezzo nel tempo, raggiungendo cifre da capogiro nelle aste internazionali (basti pensare alla sedia 699 Superleggera di Gio Ponti, disegnata nel 1957 per l’azienda Cassina, o ancora, la poltrona “Womb Chair” di Eero Saarinen, disegnata nel 1948 per Knoll, oramai “top lot” nelle aste di tutto il mondo).

L’aumentato interesse – e valore – degli oggetti di design comporta tuttavia anche una maggiore “considerazione” degli aspetti legali che riguardano tali beni e delle norme che il collezionista / investitore deve rispettare.

La disciplina giuridica degli oggetti di design e la loro tutela attraverso il diritto d’autore

Il design industriale è un ambito complesso dal punto di vista della tutela giuridica, in quanto si trova al confine tra arte e funzionalità.

La loro classificazione giuridica è complessa e dipende da vari fattori, come l’epoca di produzione, il numero di esemplari realizzati e il loro stato di conservazione. 

Mentre alcuni oggetti possono essere soggetti a brevetti o marchi registrati per la loro forma o funzionalità distintiva, raramente sono considerati beni culturali, a meno che non abbiano un valore storico o culturale eccezionale.

Gli oggetti di design sono di norma protetti come disegni e modelli, purché nuovi e presentino carattere individuale – cioè, suscitino un’impressione generale diversa da quella suscitata da altri modelli o disegni già divulgati – se registrati (la registrazione è valida per 5 anni ed è rinnovabile fino a un massimo di 25 anni) o, in misura in qualche modo minore, anche non registrati(protezione “…per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità” (art. 11 Regolamento CE n. 6/2002).

Oltre che come disegni e modelli, tali oggetti possono essere tutelati cumulativamente anche come opere dell’ingegno protette dalla legge autore (L. 633/1941 e succ. mod. di seguito “LDA”). Ai sensi dell’articolo 2 LDA, sono comprese infatti espressamente nella protezione autoriale “le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico” (art. 2, n. 10, LDA). 

Per beneficiare della tutela del diritto d’autore, le opere del design devono possedere non solo carattere creativo previsto per tutte le altre opere tutelate ed inteso come capacità dell’opera di recare l’impronta della personalità dell’autore, riflettendone il modo personale di rappresentare ed esprimere fatti, idee e sentimenti, e presenta delle caratteristiche individuali che rivelino l’apporto di un determinato autore, ma anche il requisito del valore artistico, inteso come l’idoneità dell’opera ad essere considerata oggetto artistico, per mantenendo la sua utilità, dotato di un valore intrinseco e di un autonomo riconoscimento. 

L’apprezzamento del valore artistico non può dipendere da valutazioni astratte e soggettive, che in quanto tali risultano incompatibili con la necessità di certezza del diritto, ma dovrà comunque essere oggetto di specifica valutazione da parte del giudice.

Secondo giurisprudenza consolidata il valore artistico di un’opera di design sussiste e può essere dimostrato attraverso i seguenti elementi: 

(i) inserimento del prodotto in una corrente artistica

(ii) presenza in musei di arte contemporanea

(iii) perdurare del successo del prodotto presso la collettività e gli ambienti, perché storicizzano il giudizio e lo ancorano a criteri di obbiettività (senza tuttavia spostare il momento valutativo in ambito esterno e successivo all’opera); 

(iv) pubblicazione sulle pagine di numerosi quotidiani e riviste di settore nonché su monografie

(V) conseguimento di premi e critiche favorevoli di esperti e designers.

Sebbene tale orientamento discrimini spesso nei fatti le opere recenti di design, che pur potendo essere molto creative difficilmente raggiungono quel consenso di critica necessario a comprovare il presente (sin dalla creazione) valore artistico, secondo la giurisprudenza, la tutela autoriale rimane può rappresentare uno strumento ulteriore a disposizione dei titolari del design, soprattutto nei casi in cui non sia stata effettuala la registrazione. 

Nel caso di opera (creativa e) che presenta valore artistico, i diritti attribuiti dalla LDA sorgono automaticamente in capo all’autore al momento della creazione dell’opera stessa, senza necessità di alcuna formalità; tali diritti comprendono:

(i) diritti patrimoniali di sfruttamento economico dell’opera (i quali si estendono fino a 70 anni dopo la morte dell’autore e sono cedibili e rinunciabili) e (ii) diritti morali (in particolare, il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di integrità dell’opera stessa, e che sono inalienabili, irrinunciabili e perpetui).

La giurisprudenza ha avuto un’evoluzione significativa in merito alla tutela del diritto d’autore per le opere di design tridimensionali

Inizialmente, si era registrata una certa resistenza ad accordare tale protezione, tuttavia, in seguito, i giudici hanno riconosciuto il diritto d’autore per alcuni celebri esempi di design, come la Panton Chair di Verner Panton, la lampada Arco dei fratelli Castiglioni, il letto Nathalie di Vico Magistretti e vari modelli di mobili disegnati da Le CorbusierPierre Jeanneret e Charlotte Perriand

Questo cambio di orientamento è avvenuto valorizzando appunto la “percezione che di una determinata opera possa essersi consolidata nella collettività ed in particolare negli ambienti culturali in senso lato”, che trova riscontro “nei premi internazionali, nelle monografie sul design, nelle critiche favorevoli di esperti e designer, nel costante gradimento del pubblico e nel riconoscimento da parte di musei e istituzioni culturali” (Trib. Milano, 5 giugno 2012).

DI recente, la Corte di cassazione ha avuto occasione di ribadire come “l’opera di industrial design può ricevere tutela nell’ambito del diritto d’autore ove, ai sensi dell’art. 2, n. 10, della L. n. 633 del 1941, contenga un quid pluris, costituito dal valore artistico – che va provato da chi ne invoca la protezione – sulla base di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento delle qualità estetiche ed artistiche da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato tale da trascendere quello legato alla funzionalità, la creazione da parte di un noto artista” (Cass. n. 11413 del 29/04/2024). 

Inoltre, nella stessa recente sentenza la Suprema Corte ha chiarito che il valore artistico richiesto per la proteggibilità dell’opera di industrial design “non può essere escluso dalla serialità della produzione degli articoli concepiti progettualmente, che è connotazione propria di tutte le opere di tale natura, ma va ricavato da indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista” (Cass., n. 7477/2017); 

così confermando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il valore artistico di un’opera di design industriale deve essere valutato sulla base di parametri oggettivi, senza escludere a priori la possibilità di tutela per le opere serial; ciò rappresenta un importante chiarimento sul tema della protezione autoriale del design, in linea con il principio del cumulo di tutele previsto per tali opere.

Nella seconda parte dell’articolo Gilberto Cavagna e Maria Giulia Contatore ci parleranno dell’applicazione del diritto di seguito per gli oggetti di design (protetti come opere dell’ingegno).

To be continued…

G. Cavagna e M.G. Contatore
G. Cavagna e M.G. Contatorehttp://www.bipartlaw.com.
Gli avvocati Gilberto Cavagna di Gualdana e Maria Giulia Contatore collaborano con BIPART, acronimo di “Beyond Intellectual Property and ART law”, studio legale specializzato nella valorizzazione e protezione dei diritti di proprietà intellettuale e dell’arte con sede a Milano. I professionisti di BIPART forniscono assistenza e consulenza a clienti nazionali e internazionali in materia di marchi e nomi di dominio, design, brevetti e segreto industriale, concorrenza sleale, diritto d’autore e software, diritto dell’arte e dei beni culturali, concorrenza, diritto della pubblicità, dei media e dello sport. Contatti: gilberto.cavagna@bipartlaw.com, mariagiulia.contatore@bipartlaw.com www.bipartlaw.com.

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